Cara ADUC
Spostamento elettrodotto ENEL
Domanda
12 dicembre 2017
Una mia cliente è proprietaria di due fabbricati a Civitanova Marche - MC, sul 1° A) nell'allegata planimetria è appoggiato un elettrodotto ENEL che passa sopra il 2° B). Quest'ultimo è oggetto di lavori di demolizione e ricostruzione regolarmente autorizzati.
Premesso che i lavori ed opere per l'interramento della linea sono stati eseguiti a totale carico della proprietaria, L'ENEL per lo spostamento ha comunque preteso la somma di € 3491,76 (IVA 22% compr). Per non perdere tempo abbiamo versata l'intera somma. La richiesta di applicare l'aliquota IVA al 10% ci è stata respinta.
Ora atteso che l'istanza è stata inviata a Giugno e ad oggi lo spostamento non è ancora avvenuto impedendoci di dare corso ai lavori ci chiediamo: non è forse applicabile l'art 92 comma 7 (?) del DLgs 259/2003? Inoltre non è possibile assoggettare l'ENEL al versamento di un risarcimento per l'eccessivo tempo trascorso?
Ed ancora non è possibile richiedere un risarcimento per il danno che detta lungaggine ha procurato al regolare svolgimento dei lavori?
Grazie
Maurizio, da Montecosaro (MC)
Premesso che i lavori ed opere per l'interramento della linea sono stati eseguiti a totale carico della proprietaria, L'ENEL per lo spostamento ha comunque preteso la somma di € 3491,76 (IVA 22% compr). Per non perdere tempo abbiamo versata l'intera somma. La richiesta di applicare l'aliquota IVA al 10% ci è stata respinta.
Ora atteso che l'istanza è stata inviata a Giugno e ad oggi lo spostamento non è ancora avvenuto impedendoci di dare corso ai lavori ci chiediamo: non è forse applicabile l'art 92 comma 7 (?) del DLgs 259/2003? Inoltre non è possibile assoggettare l'ENEL al versamento di un risarcimento per l'eccessivo tempo trascorso?
Ed ancora non è possibile richiedere un risarcimento per il danno che detta lungaggine ha procurato al regolare svolgimento dei lavori?
Grazie
Maurizio, da Montecosaro (MC)
Risposta ADUC
Per gli spostamenti chiesti dal proprietario il discorso e' più complesso.
La legge in più occasioni specifica che il proprietario può sempre fare sul suo fondo qualunque innovazione, e se questa comporta la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, fili, cavi, etc. NON deve farsi carico del pagamento di alcuna indennità, salvo che ciò sia stabilito dall'autorizzazione o provvedimento amministrativo che costituisce la servitù (si veda l'art.122 del RD 1775/1933 e il D.lgs.259/2003 art. 92).
Ciò non significa automaticamente e semplicisticamente che il proprietario può sempre chiedere al gestore (Telecom, Enel) di spostare cavi, fili o altro senza doversi assumere alcuna spesa.
In realtà, come già visto, tutto dipende dalla servitù a cui e' legato e dal motivo per cui chiede lo spostamento.
Il principio che si desume dagli articoli del codice civile sopra-riportati e' che la servitù non deve comportare per il proprietario eccessiva onerosità in termine di vincoli, ma nel contempo non può essere modificata a suo piacimento.
Fermo restando quindi che contano i vincoli stabiliti dalla servitù, si può dire, in termine pratici generali, che se il proprietario chiede lo spostamento nell'ambito di una ristrutturazione per la quale esso e' inevitabile, con successivo ricollocamento (se per esempio devono essere spostati dei fili da una parete da riverniciare) o con collocamento altrove (se per esempio viene modificata la parte dove sono attaccati i fili e, per forza di cose, i fili devono essere interrati) il gestore deve provvedere a proprie spese.
Diversamente, se il proprietario chiede la rimozione o lo spostamento per motivi "estetici" e senza che vi sia una necessita' concreta, o semplicemente perché la collocazione degli impianti non gli va più bene, allora il costo dei lavori grava su di lui.
Il punto e' oggetto di varia giurisprudenza che merita di esser consultata alla bisogna, si veda per esempio la recente sentenza -utile ed esaustiva- n.271/2013 del Tribunale di Lecce.
L'art. 92 co.7 del dlgs. 259/2003 noon prevede alcun risarcimento specifico del danno ma solo l'esenzione dalla indennità: "7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'".
Pertanto in alternativa può richiedere la restituzione di quanto già versato cogli interessi legali, nonchè una diffida ad eseguire i lavori di spostamento
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
La legge in più occasioni specifica che il proprietario può sempre fare sul suo fondo qualunque innovazione, e se questa comporta la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, fili, cavi, etc. NON deve farsi carico del pagamento di alcuna indennità, salvo che ciò sia stabilito dall'autorizzazione o provvedimento amministrativo che costituisce la servitù (si veda l'art.122 del RD 1775/1933 e il D.lgs.259/2003 art. 92).
Ciò non significa automaticamente e semplicisticamente che il proprietario può sempre chiedere al gestore (Telecom, Enel) di spostare cavi, fili o altro senza doversi assumere alcuna spesa.
In realtà, come già visto, tutto dipende dalla servitù a cui e' legato e dal motivo per cui chiede lo spostamento.
Il principio che si desume dagli articoli del codice civile sopra-riportati e' che la servitù non deve comportare per il proprietario eccessiva onerosità in termine di vincoli, ma nel contempo non può essere modificata a suo piacimento.
Fermo restando quindi che contano i vincoli stabiliti dalla servitù, si può dire, in termine pratici generali, che se il proprietario chiede lo spostamento nell'ambito di una ristrutturazione per la quale esso e' inevitabile, con successivo ricollocamento (se per esempio devono essere spostati dei fili da una parete da riverniciare) o con collocamento altrove (se per esempio viene modificata la parte dove sono attaccati i fili e, per forza di cose, i fili devono essere interrati) il gestore deve provvedere a proprie spese.
Diversamente, se il proprietario chiede la rimozione o lo spostamento per motivi "estetici" e senza che vi sia una necessita' concreta, o semplicemente perché la collocazione degli impianti non gli va più bene, allora il costo dei lavori grava su di lui.
Il punto e' oggetto di varia giurisprudenza che merita di esser consultata alla bisogna, si veda per esempio la recente sentenza -utile ed esaustiva- n.271/2013 del Tribunale di Lecce.
L'art. 92 co.7 del dlgs. 259/2003 noon prevede alcun risarcimento specifico del danno ma solo l'esenzione dalla indennità: "7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'".
Pertanto in alternativa può richiedere la restituzione di quanto già versato cogli interessi legali, nonchè una diffida ad eseguire i lavori di spostamento
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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