Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Spese volontarie caldaia condominiale

11 novembre 2017
Domanda 11 novembre 2017
Buongiorno, gradirei un chiarimento sulla ripartizione delle spese condominiali relative ai consumi involontari.Mi spiego il nostro amministratore non ha adottato la nuova tabella millesimale redatta dal tecnico, perché derogabile, (D.L.GS 18.7.2016 N141) in quanto esiste una differenza del 50% tra 2 appartamenti e l’attico, e quindi per riequilibrare il conteggio ha utilizzato la vecchia tabella millesimale del riscaldamento.In questo modo i due appartamenti che hanno il consumo più basso si vedono aumentare il loro totale di più di 50 euro, mentre l’attico e non solo ha un risparmio di 100 e passa euro, in pratica chi ha consumato di più alla fine spende meno di chi ha consumato meno lo scorso inverno a me sembra normale che chi ha una casa più grande e magari esposta in maniera diversa possa avere un consumo maggiore. La mia domanda è ma può l’amministratore decidere da solo quale tabella adottare? Perché se uno ha consumo più basso si deve sobbarcare un conteggio più alto nei consumi involontari?
Grazie per la risposta
Lorenzo, da Firenze (FI)

Risposta ADUC
l'amministratore si riferisce al comma "i.v" dell'art. 5 del decreto citato 141/2016, che deroga a quanto previsto dalla norme UNI 10200:2015 in materia di ripartizione delle spese termiche contabilizzate.
" ... Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano
comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unita' immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, e' possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importirimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E' fatta salva la
possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia gia' provveduto all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia gia' provveduto alla relativa suddivisione delle spese."
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