Cara ADUC
Spese condominiali relative al consumo involontario del riscaldamento centralizzato
Domanda
16 settembre 2016
Buonasera, il mio condominio con riscaldamento centralizzato ha deciso di passare al sistema contabilizzato con relativa installazione di valvole termostatiche e ripartitori di calore.
Io ho deciso di staccarmi dall'impianto centralizzato esercitando il diritto previsto dall'articolo 3 della legge 220/2012 che sostituisce l’articolo 1118 c.c., in materia di diritto del condomino sulle parti comuni. L’ultimo comma della norma precisa che il singolo condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento se dal fatto non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Se il distacco è possibile, il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Durante la riunione di condominio l'amministratore mi ha comunicato che se passo all'autonomo dovrò pagare:
1) le spese fisse per la sostituzione della caldaia per l'adeguamento al sistema contabilizzato.
2) la quota fissa relativa al prelievo di calore dovuto al consumo involontario del riscaldamento degli altri condomini suddiviso chiaramente per i millesimi di tutti i condomini.
Per quanto riguarda il punto 1) non posso che essere d'accordo poiché rientra nella messa a norma dell'impianto del quale resterò comunque proprietario.
Non sono d'accordo per il punto 2), uno perché non l'ho trovato scritto da nessuna parte e due perché anche quando io accendo il mio impianto autonomo vado a disperdere calore verso gli altri.
Mi potreste chiarire questo dubbio per favore.
Un ringraziamento per la Vostra continua disponibilità.
Giovanni, da Viterbo (VT)
Io ho deciso di staccarmi dall'impianto centralizzato esercitando il diritto previsto dall'articolo 3 della legge 220/2012 che sostituisce l’articolo 1118 c.c., in materia di diritto del condomino sulle parti comuni. L’ultimo comma della norma precisa che il singolo condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento se dal fatto non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Se il distacco è possibile, il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Durante la riunione di condominio l'amministratore mi ha comunicato che se passo all'autonomo dovrò pagare:
1) le spese fisse per la sostituzione della caldaia per l'adeguamento al sistema contabilizzato.
2) la quota fissa relativa al prelievo di calore dovuto al consumo involontario del riscaldamento degli altri condomini suddiviso chiaramente per i millesimi di tutti i condomini.
Per quanto riguarda il punto 1) non posso che essere d'accordo poiché rientra nella messa a norma dell'impianto del quale resterò comunque proprietario.
Non sono d'accordo per il punto 2), uno perché non l'ho trovato scritto da nessuna parte e due perché anche quando io accendo il mio impianto autonomo vado a disperdere calore verso gli altri.
Mi potreste chiarire questo dubbio per favore.
Un ringraziamento per la Vostra continua disponibilità.
Giovanni, da Viterbo (VT)
Risposta ADUC
rispondo al Suo quesito richiamando la circolare UNI 10200 del 2013 e dandole i riferimenti del link su cui troverà un articolo approfondito sulla questione contabilizzazione riscaldamento:
" Affermare che esiste un consumo volontario implica necessariamente l’esistenza di un CONSUMO INVOLONTARIO.
Qui interviene a sostegno la norma UNI 10200 specificamente richiamata nel dlgsl 102/14 e quindi anche essa assurta a criterio TECNICO LEGALE COGENTE.
La norma UNI 10200:2013 chiarisce l’esistenza di consumi volontari e di consumi involontari e li definisce sostanzialmente cosi:
• consumi volontari, dovuti all’azione volontaria dell’utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi);
• consumi involontari, ovvero quelli indipendenti dall’azione dell’utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi calcolati secondo il fabbisogno di energia termica utile (UNI 11300).
Per poter individuare la quota da ripartire a millesimi in passato determinata dall’assemblea) e i millesimi di riscaldamento sulla base del fabbisogno energetico (in passato rapportati invece alla potenza termica installata nella singola unità immobiliare) oggi occorre affidare ad un tecnico abilitato il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ad ogni singola unità immobiliare (per consentire di ottenere una temperatura standard di 20°) che andrà a costituire il valore millesimale attribuibile a quell’appartamento, indipendentemente dalle superfici radianti installate."
link articolo approfondito su argomento richiesto:http://www.anaciroma.it/leggi-condominio/riscaldamento-condominio/569/contabilizzazione-termoregolazione-distacco-dlgs-1022014-norma-uni-10200-2013.html
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Ha risposto Anna Maria Fasulo: https://www.aduc.it/info/fasulo.php
" Affermare che esiste un consumo volontario implica necessariamente l’esistenza di un CONSUMO INVOLONTARIO.
Qui interviene a sostegno la norma UNI 10200 specificamente richiamata nel dlgsl 102/14 e quindi anche essa assurta a criterio TECNICO LEGALE COGENTE.
La norma UNI 10200:2013 chiarisce l’esistenza di consumi volontari e di consumi involontari e li definisce sostanzialmente cosi:
• consumi volontari, dovuti all’azione volontaria dell’utente mediante i dispositivi di termoregolazione (valvola termostatica o termostato), che vanno ripartiti in base alle indicazioni fornite dai dispositivi (letture) atti alla contabilizzazione del calore (contatori, ripartitori e altri sistemi);
• consumi involontari, ovvero quelli indipendenti dall’azione dell’utente e cioè principalmente le dispersioni di calore della rete di distribuzione, che vanno ripartiti in base ai millesimi calcolati secondo il fabbisogno di energia termica utile (UNI 11300).
Per poter individuare la quota da ripartire a millesimi in passato determinata dall’assemblea) e i millesimi di riscaldamento sulla base del fabbisogno energetico (in passato rapportati invece alla potenza termica installata nella singola unità immobiliare) oggi occorre affidare ad un tecnico abilitato il calcolo del fabbisogno di energia termica utile ad ogni singola unità immobiliare (per consentire di ottenere una temperatura standard di 20°) che andrà a costituire il valore millesimale attribuibile a quell’appartamento, indipendentemente dalle superfici radianti installate."
link articolo approfondito su argomento richiesto:http://www.anaciroma.it/leggi-condominio/riscaldamento-condominio/569/contabilizzazione-termoregolazione-distacco-dlgs-1022014-norma-uni-10200-2013.html
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Ha risposto Anna Maria Fasulo: https://www.aduc.it/info/fasulo.php
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