Cara ADUC
Un sito di prenotazione viaggi risponde in caso di variazione/annullamento del volo?
Domanda
17 settembre 2008
Ho prenotato tempo fa un volo per mezzo di un sito Web.
La compagnia aerea (British Airways) ha successivamente anticipato il volo, ed io ho rinunciato chiedendo al gestore del sito il rimborso.
Ho ricevuto come rimborso soltanto la parte spettante alla British, e non le commissioni di gestione, che il sito ha comunque incassato.
Vorrei chiedervi se in questo hanno ragione, a mio parere dovrebbero comunque rimborsarle e poi rivalersi sulla British per non aver fornito al cliente il servizio che era stato pattuito.
La loro risposta in merito e' la seguente:
Gent.le Cliente,
pur comprendendo il Suo disagio Le ricordiamo che, la società XXXXXXX opera come una qualsiasi agenzia di viaggi.
Infatti, secondo la normativa vigente in Italia (L. 1084/1977), la nostra società svolge l'attività di intermediario di viaggio.
Sempre la suddetta normativa stabilisce che qualsiasi contratto stipulato da un'agenzia di viaggio per conto di un cliente, è come se fosse stato concluso direttamente fra il fornitore del servizio di viaggio ed il viaggiatore (così ad esempio: per l'acquisto di un biglietto aereo il contratto di trasporto si intende concluso direttamente fra la compagnia aerea ed il passeggero).
Proprio per questi motivi, la società XXXXXX (così come qualsiasi altra agenzia di viaggio), per legge, non può essere ritenuta responsabile per cancellazioni, modifiche dei voli effettuate dalle compagnie aeree, nè tanto meno per ritardi, smarrimento di bagagli, overbooking etc.
Infatti tutti gli inconvenienti relativi al trasporto, e le conseguenti responsabilità, ricadano logicamente in capo alla compagnia aerea e non all'agente di viaggi che emette i biglietti (così come espressamente disciplinato dal Regolamento CE n. 261/2004).
E' obbligo del vettore aereo informare i passeggeri in merito a ritardi, cancellazioni dei voli e/o cambi operativi dallo stesso effettuati.
Le ricordiamo inoltre che le somme relative ai biglietti da Lei acquistati sono state incassate direttamente dalla compagnia aerea, e che la nostra società ha ricevuto unicamente le spese dovute per la gestione della Sua pratica.
Grazie,
Cordiali saluti
Angelo , da Modena (MO)
La compagnia aerea (British Airways) ha successivamente anticipato il volo, ed io ho rinunciato chiedendo al gestore del sito il rimborso.
Ho ricevuto come rimborso soltanto la parte spettante alla British, e non le commissioni di gestione, che il sito ha comunque incassato.
Vorrei chiedervi se in questo hanno ragione, a mio parere dovrebbero comunque rimborsarle e poi rivalersi sulla British per non aver fornito al cliente il servizio che era stato pattuito.
La loro risposta in merito e' la seguente:
Gent.le Cliente,
pur comprendendo il Suo disagio Le ricordiamo che, la società XXXXXXX opera come una qualsiasi agenzia di viaggi.
Infatti, secondo la normativa vigente in Italia (L. 1084/1977), la nostra società svolge l'attività di intermediario di viaggio.
Sempre la suddetta normativa stabilisce che qualsiasi contratto stipulato da un'agenzia di viaggio per conto di un cliente, è come se fosse stato concluso direttamente fra il fornitore del servizio di viaggio ed il viaggiatore (così ad esempio: per l'acquisto di un biglietto aereo il contratto di trasporto si intende concluso direttamente fra la compagnia aerea ed il passeggero).
Proprio per questi motivi, la società XXXXXX (così come qualsiasi altra agenzia di viaggio), per legge, non può essere ritenuta responsabile per cancellazioni, modifiche dei voli effettuate dalle compagnie aeree, nè tanto meno per ritardi, smarrimento di bagagli, overbooking etc.
Infatti tutti gli inconvenienti relativi al trasporto, e le conseguenti responsabilità, ricadano logicamente in capo alla compagnia aerea e non all'agente di viaggi che emette i biglietti (così come espressamente disciplinato dal Regolamento CE n. 261/2004).
E' obbligo del vettore aereo informare i passeggeri in merito a ritardi, cancellazioni dei voli e/o cambi operativi dallo stesso effettuati.
Le ricordiamo inoltre che le somme relative ai biglietti da Lei acquistati sono state incassate direttamente dalla compagnia aerea, e che la nostra società ha ricevuto unicamente le spese dovute per la gestione della Sua pratica.
Grazie,
Cordiali saluti
Angelo , da Modena (MO)
Risposta ADUC
riteniamo che l'agenzia debba restituire anche l'importo della commissione, essendo una prestazione legata al volo aereo che pero' non verra' effettuato, anche se per motivi imputabili al vettore. Proceda dunque con una lettera raccomandata A/R di messa in mora:
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Sara' l'agenzia poi a rivalersi sulla compagnia aerea nell'ambito dei loro rapporti.
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Sara' l'agenzia poi a rivalersi sulla compagnia aerea nell'ambito dei loro rapporti.
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