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Cara ADUC

Sicurezza antincendio: box condominiali

9 giugno 2010
Domanda 9 giugno 2010
In vista dell’assemblea annuale di condominio, gradivo gentilmente sottoporre alla Vs. cortese attenzione il quesito allegato.
Premetto che alcuni condomini sostengono la liceità dell’improprio utilizzo del box per il fatto che è stato chiesto e rilasciato dai proprietari dei predetti box una dichiarazione di non detenzione di sostanze infiammabili (valutazione peraltro fatta dagli stessi). Altri condomini, compreso lo scrivente, sostiene invece che l’uso contrario alle norme urbanistiche e alle leggi in materia di sicurezza antincendio potrebbero compromettere il riconoscimento di eventuali danni da parte della compagnia di assicurazione (tipici esempi come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza nella circolazione stradale o la mancata revisione dell’auto).
Esposizione della Fattispecie:
Il condominio in cui abito, costruito con Concess. Edilizia del 1999, è dotato di regolare CPI per l’attività di Autorimessa (punto 92, del D.M.16.02.82), di una Polizza Globale Fabbricati (con specifica copertura al numero di appartamenti, box e cantine) e di un Regolamento Contrattuale di condominio con vincolo di destinazione nell’area seminterrata a box e cantine.
Da diversi anni alcuni boxautorimesse situati nella zona seminterrata del predetto condominio vengono utilizzati come magazzino per il deposito di materiali, riconducibili ad attività d’impresa. I Condomini informavano l’amministratore della fattispecie, segnalando che l’inconsueto esercizio di tali attività, in un condominio di civile abitazione potrebbe essere, forse, in contrasto con le leggi sul vincolo di destinazione d’uso di cui all’art. 41 –sexies legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall’art. 18 legge 6 agosto 1967, n° 765 ovvero con le norme che regolano la classificazione catastale degli immobili (le autorimesse sono classificati C/6 mentre i magazzini e locali deposito sono classificati C/2) e con le norme in materia di sicurezza antincendio (ex D.M. 01 febbraio 1986 -Norme di Sicurezza Antincendi per la Costruzione e l’Esercizio di Autorimesse e Simili- Le quali norme definiscono Autorimessa: “area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con servizi annessi).
Ritengo, infatti, che ai fini del rilascio del CPI i dispositivi antincendio installati nel predetto condominio, in funzione della documentazione tecnica e progettuale presentata, siano stati dimensionati in base alla tipologia di attività richiesta e all’accertamento/sopralluogo svolto dal Comando Prov. dei Vigili del Fuoco e che le mutate condizioni di utilizzo delle predette autorimesse potrebbero comprometterne la sicurezza dell’intero edificio, oltre a pregiudicare, in caso di incendio, riveniente dai materiali stoccati nei predetti box, il riconoscimento - totale o parziale - di eventuali danni da parte della Società di Assicurazione.
Vi chiedo pertanto se il dubbio da me posto è da ritenersi plausibile e quali azioni sarebbero da intraprendere. Grazie
Salvatore, da Milano (MI)

Risposta ADUC
se le cose stanno come ci dice le azioni possibili sono due:
a)chiedere un sopralluogo dei vigili del fuoco per la constatazione "ufficiale" di eventuali infrazioni alla legga;
b)sollecitare l'amministratore (o eventualmente in proprio)ad agire anche giudizialmente per ottenere il rispetto del regolamento di condominio.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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