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servizi di telefonia

28 giugno 2014
Domanda 28 giugno 2014
al 1 dicembre ho cambiato abitazione.
nella vecchia abitazione avevo un gestore telefonico, alla comunicazione del cambio di appartamento, il gestore in uso, non ha dato la disponibilità a trasferire la linea telefonica, con l'adsl, in tempi brevi, addirittura mi ha negato di conservare il numero telefonico (che comunque era già mio,da precedente gestore), e i tempi di attesa per un nuovo riallaccio erano di oltre 40 giorni, io ho una figlia invalida, il telefono fisso mi necessita.
A questo punto dopo essere stata contattata per il cambio, risultato inefficiente, ho dato rinuncia e ho provveduto a contattare altro gestore che in tempi brevi mi fornisse linea nuova, e purtroppo, numero nuovo.
Il gestore abbandonato, non solo mi ha causato danni, privandomi del numero telefonico (che era già mio "storico") ma ha continuato a mandarmi bollette, laddove nonostante il contratto fosse stato avviato esclusivamente in via telefonica, ha dichiarato solo dopo svariate telefonate che non bastava disdetta telefonica ma necessitava di raccomandata.
Ora io nonostante abbia registrato la fine del contratto di locazione, nonostante quell'appartamento sia vuoto da dicembre 2013, nonostante non ho aderito al contratto offertomi, per i disagi che avrei dovuto affrontare, tempi di attesa e cambio numero, e in più solo pagamento tramite carta di credito;
Oggi il gestore lasciato pretende da me il pagamento delle bollette in corso, perché, nonostante tutte le comunicazioni telefoniche, nonostante il contratto fosse stato avviato a mezzo telefono, non ho fornito io una disdetta a mezzo raccomandata.
Al di là della curiosità sulla giustizia del pagamento delle bollette, m'interessa sapere se, dopo l'intervento regolatore della comunità europea (credo 2004)che sanciva "addirittura per i telefonini", la proprietà del numero telefonico da parte dell'intestatario, io davvero sono obbligata a pagare oltre i danni subiti, perdita del numero, disagi per agganciare nuovo gestore ecc.ecc.?
Donatella, da Napoli (NA)

Risposta ADUC
Purtroppo lei avrebbe dovuto recedere dal contratto nelle modalita' previste, cioe' per raccomandata AR o PEC, una volta informata del negato trasloco; la sola comunicazione al callcenter non e' sufficiente a sancirne la risoluzione. Non dimentichi infine che il suddetto trasloco non e' un obbligo del gestore ma e' subordinato alla fattibilita' tecnica.
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http://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+guida+veloce+ai+diritti+alle+tutele_1378.php
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