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Cara ADUC

Servitu' - pali telefonici

17 giugno 2009
Domanda 17 giugno 2009
Ho acquistato una casa con giardino(tutto recintato di proprieta') nuova ancora in costruzione, ho gia' versato caparra e acconto.Spesso mi sono recato in loco, un giorno ho notato che nel mio giardino (di proprieta' esclusiva) e' stato messo un palo telefonico che prima stava nella strada. Chiedendo al capo cantiere, in confidenza ha risposto che purtroppo sono venuti ordini dall'alto e che lui l'aveva fermati. Sono andato a leggere il contratto c'e' scritto: "art.11 L'immobile sara' trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovera' al momento del rogito, con le servitu' attive e passive, apparenti e non apparenti, cosi' come pervenuto alla promittente venditrice in forza dei titoli di proprieta', di possesso, di edificazione, nulla escluso od eccettuato". Ora mi pongo varie domande: con queste premesse posso richiedere la servitu'? posso richiedere che il palo venga tolto dal mio giardino? ne ho gia' il diritto o mi conviene aspettare il rogito? posso richiedere alla promittente acquirente il diritto di togliere dal mio giardino il palo telefonico presumo di telecom italia, visto che era fuori e ha dato il permesso di metterlo senza interpellarmi?
Ringraziandovi pongo distinti saluti
Andrea, da Sarzana (SP)

Risposta ADUC
non puo' chiedere cio'.
La servitù per il passaggio d'impianti di telecomunicazione e' regolata dall'art. 92 d.lgs 259/03 (qui riportato)
Art. 92
Servitù
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: clicca qui
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