Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

sentenza riparto spese condominiali in deroga art 1123.c.c.

11 febbraio 2017
Domanda 11 febbraio 2017
Buongiorno.
con riferimento alla vostra risposta del 17/07/2016 con la quale mi confermavate che " la delibera che stabilisce criteri in deroga all'art. 1123, se non approvata all'unanimità, è nulla e potrà essere impugnata da chiunque ne abbia interesse in qualsiasi momento.." volevo informarvi che il Giudice preposto dal tribunale di Vicenza ha emesso la Sentenza a dicembre 2016 e ha dato ERRONEAMENTE ragione ai condomini che hanno deliberato all'unanimità dei presenti all'assemblea (rappresentanti di SOLI 768 MILLESIMI) i Criteri di Riparto in deroga alla Legge art.1123 c.c.. Il Giudice ha quindi confuso nella sua sentenza "l'UNANIMITA' DEI CONDOMINI - cioè rappresentanti i 1000 millesimi del condominio " necessari per derogare i criteri di Legge con "l'Unanimità dei condomini Presenti in Assemblea" (nel caso specifico i rappresentanti di 768 millesimi che hanno "potuto" derogare la Legge.....)....con buona pace della Sentenza della Cassazione 5814/2016 CHE CONFERMA INVECE LA NULLITA' DELLA DELIBERA.
...e poi i cittadini dovrebbero ancora aver fiducia dei Giudici che
dovrebbero tutelare Legge..
Cordiali Saluti
Raffaele, da Padova (PD)

Risposta ADUC
i giudici sono esseri umani, e quindi possono sbagliare, ci mancherebbe. Quello che fa rabbrividire è che i giudici che sbagliano con errori grossolani e inescusabili, non pagano mai per le proprie responsabilità, al contrario di qualsiasi altra categoria umana. Anzi, continuano a fare carriera come nulla fosse, per anzianità. Questa deresponsabilizzazione e immunità assoluta di cui godono i magistrati italiani (non esiste nel mondo, che sappiamo, una situazione simile) è ciò che permette che accanto a giudici bravi e preparati siedano tranquillamente giudici incapaci (e quindi pericolosi).
Purtroppo vi è un solo rimedio: fare appello, nella speranza di trovare giudici capaci.
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