Cara ADUC
Segnalazione Centrale Rischi Banca d'Italia
Domanda
9 aprile 2018
Avevo una segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia.
l'intermediario ha ceduto il credito ad un altro intermediario.
il secondo intermediario a fatto prescrivere il credito e tramite lettera del mio avvocato di intimazione hanno cancellato la segnalazione retroattivamente.
Ho fatto una visura degli anno 2017/2016/2015 direttamente in banca di italia e non risultano più segnalazioni a mio nome.
L'unica cosa che abbiamo scoperto che a marzo 2018 ho fatto richiesto per mutuo
prima casa e la mia banca ha detto che non ci sono segnalazioni di sofferenza ma che a novembre 2014 risulta una messa a perdita a mio nome di euro 32.0000.
le domande sono 2 è corretto che l intermediario a tolto la sofferenza e a segnalato la messa a perdita?
è corretto che la banca faccia visure oltre i 36 mesi?
Roberto, da Mercato Saraceno (FC)
l'intermediario ha ceduto il credito ad un altro intermediario.
il secondo intermediario a fatto prescrivere il credito e tramite lettera del mio avvocato di intimazione hanno cancellato la segnalazione retroattivamente.
Ho fatto una visura degli anno 2017/2016/2015 direttamente in banca di italia e non risultano più segnalazioni a mio nome.
L'unica cosa che abbiamo scoperto che a marzo 2018 ho fatto richiesto per mutuo
prima casa e la mia banca ha detto che non ci sono segnalazioni di sofferenza ma che a novembre 2014 risulta una messa a perdita a mio nome di euro 32.0000.
le domande sono 2 è corretto che l intermediario a tolto la sofferenza e a segnalato la messa a perdita?
è corretto che la banca faccia visure oltre i 36 mesi?
Roberto, da Mercato Saraceno (FC)
Risposta ADUC
Le segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia vengono effettuate dagli intermediari aderenti che devono attenersi strettamente alle rigorose istruzioni impartite dalla Circolare 139 dell'11 febbraio 1991 e dei suoi successivi aggiornamenti. Questa, al capitolo I, Sezione II, paragrafo 5.3.1, prevede che il periodo interrogabile da parte degli intermediari tramite il servizio di “prima informazione” si estende, per le famiglie consumatrici, fino a ventiquattro rilevazioni, ma può estendersi a trentasei rilevazioni qualora:
- in capo al soggetto richiesto nell'anno precedente all'ultimo biennio sia stato segnalato il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza;
- negli archivi della Centrale dei rischi sia presente un collegamento di coobbligazione o di garanzia con un’impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un’associazione; il soggetto abbia (o potrà avere) – a seguito del processo istruttorio in corso – un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un’impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un’associazione.
Il caso indicato appartiene alla prima casistica. Il credito è prima stato interamente apportato a sofferenza e poi una parte di esso, a seguito dell'accordo, è stato iscritto come perdita definitiva. Per ambo le poste, pertanto, le trentasei rilevazioni iniziano a decorrere dal mese in cui l'accordo è stato raggiunto e saranno appunto rinnovate per trentasei mesi, periodo al termine del quale cesseranno di risultare nella Centrale Rischi.
Il primo passo è presentare reclamo all'intermediario che ha iscritto. In caso di risposta non soddisfacente o anche assente dopo 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro bancario:
http://sosonline.aduc.it/scheda/arbitro+bancario+finanziario_16598.php
- in capo al soggetto richiesto nell'anno precedente all'ultimo biennio sia stato segnalato il passaggio a perdita di parte o dell'intero credito appostato a sofferenza;
- negli archivi della Centrale dei rischi sia presente un collegamento di coobbligazione o di garanzia con un’impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un’associazione; il soggetto abbia (o potrà avere) – a seguito del processo istruttorio in corso – un rapporto di coobbligazione o di garanzia con un’impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un’associazione.
Il caso indicato appartiene alla prima casistica. Il credito è prima stato interamente apportato a sofferenza e poi una parte di esso, a seguito dell'accordo, è stato iscritto come perdita definitiva. Per ambo le poste, pertanto, le trentasei rilevazioni iniziano a decorrere dal mese in cui l'accordo è stato raggiunto e saranno appunto rinnovate per trentasei mesi, periodo al termine del quale cesseranno di risultare nella Centrale Rischi.
Il primo passo è presentare reclamo all'intermediario che ha iscritto. In caso di risposta non soddisfacente o anche assente dopo 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro bancario:
http://sosonline.aduc.it/scheda/arbitro+bancario+finanziario_16598.php
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