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Cara ADUC

Ripartizione spese ascensore

16 gennaio 2012
Domanda 16 gennaio 2012
Il nostro regolamento condominiale di natura contrattuale, ossia consegnato dal costruttore al rogito avvenuto nel 1962, dispone genericamente. "Le spese relative agli ascensori saranno ripartite secondo i millesimi di tabella C" relativa ai soli ascensori. Nel caso di spese per interventi di adeguamento normativo all'impianto, richiesti dall'organismo notificato ARPA LAZIO - non eseguendo i quali l'impianto verrà bloccato - come vanno ripartite le spese da sostenere? Sulla base della tabella di proprietà generale come è stato sempre fatto in casi analoghi e quindi accettando un criterio di ripartizione delle spese per facta concludentia, vale a dire attraverso una ripetuta manifestazione tacita di volontà, da cui si possa desumere un determinato intento e quindi conferendogli un valore contrattuale? Oppure come ha obiettato un nuovo condomino sulla base della tabella C sopra richiamata alla quale invece in precedenza si è fatto ricorso solo per le spese ordinarie e per i materiali/componenti soggetti ad usura come le funi? Da tener presente che la strutturazione della tabella C è discutibile e veramente discriminatoria (i conti non tornano, in maniera eclatante, con i millesimi di tabella C applicando i criteri dell'art. 1124 c.c., 50% in ragione dei valori dei singoli piani e 50% in ragione dell'altezza di ogni singolo piano dal suolo). Gli appartamenti sono distribuiti su 5 piani oltre il piano terra: il 5° e 4° piano rappresentano in millesimi di tabella C ben il 59,7% ed il terzo piano il 19,8%; al 6°piano - dove non arriva l'ascensore - ci sono le soffitte e i lavatoi. Grazie.
Gianfranco, da Roma (RM)

Risposta ADUC
al di là dei così detti facta concludentia, vale sempre quanto stabilito nel regolamento contrattuale.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: https://www.aduc.it/info/gallucci.php
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