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Cara ADUC

Recupero crediti Compass telefona sul posto di lavoro

23 febbraio 2018
Domanda 23 febbraio 2018
Finanziamento Compass di 10.000 euro,rate 172 euro.In qualche occasione il rid non è passato e sono cominciate le telefonate recupero crediti.Non sono mai andato in ritardo di più di 1 rata. Non ho pagato la scorsa rata ma ho comunicato al recupero crediti che avrei saldato prima della scadenza di quella successiva. Mi hanno cercato sul posto di lavoro parlando di ''studio legale'' e esattore che sarebbe venuto sul posto. Morale della favola ora tutti al lavoro sanno che ho difficoltà a arrivare a fine mese. Il debito lo salderò,le rate le pagherò, ma l'imbarazzo su quel posto di lavoro che mi permetterà di sdebitarmi proprio non mi va giù e voglio rivalermi sul recupero crediti che ha fatto questa bella ''mossa''.

Risposta ADUC
Tipico comportamento, ma non lecito.
Il Garante Privacy, a partire dal Provvedimento del 30 novembre 2005 in avanti, ha in più occasioni ribadito il principio secondo cui occorre rivolgersi al solo debitore ed agli eventuali suoi garanti escludendo chiunque altro, familiari inclusi e peggio ancora datori di lavoro e vicini di casa. Il principio è quello per cui le richieste debbono essere improntate al massimo rispetto della persona, quindi non si può - come purtroppo accade - sommergere di telefonate o sms come nemmeno occorre lasciare messaggi a chiunque non sia il debitore o il garante, con lo scopo di far fare loro brutta figura o creare problematiche aggiuntive. Per essere risarcito deve rivolgersi ad un Giudice, ovvio provando l'accaduto, mentre al Garante Privacy può segnalare il mancato rispetto della legge da parte dei soggetti in questione, in modo da poterli vedere anche sanzionare al di là del risarcimento individuale.
E' possibile considerare i reati di molestie e disturbo delle persone, situazione che prevede la pena della reclusione fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. A supporto si ha la sentenza di Cassazione 25033 del 22 giugno 2012 che ha preso in esame il caso di un debitore subissato di telefonate. Può presentare un atto di denuncia-querela corredato di prove. Potrebbero esserci anche i presupposti per il reato di violenza privata. Inoltre, nel caso in cui i comportamenti portino ad uno stato di ansia e paura, la società ed il dipendente sono passibili di condanna ai sensi della Legge 38 del 23 aprile 2009 per atti persecutori (stalking) con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Anche in questo caso occorre provare sia gli atti persecutori, sia il conseguente stato di disagio grave che costringe a modificare in peggio le proprie abitudini di vita (ad esempio non rispondendo più al telefono, cambiando numero, evitare determinati orari, ecc.). Prima della denuncia-querela è possibile chiedere al questore un ammonimento ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.
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