Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

"Rimaneggiamento" della polizza vita

21 febbraio 2004
Domanda 21 febbraio 2004
Buongiorno.
Nel 1991 ho stipulato una polizza vita per la durata di 20 anni con Alleanza Assicurazioni. La polizza, legata al Fondo San Giorgio, prevedeva un tasso tecnico del 4, 29%.
La scorsa settimana, allo scadere dell'annualita', mi e' stato proposto il rimaneggiamento della polizza passando dal fondo suddetto al Fondo Euro San Giorgio con "Rendimento Minimo Garantito del 2%".
Ammetto la mia mancanza nel non essermi informata prima di accettare tale cambiamento anche se sono ancora in tempo, credo, per una eventuale revoca. Solo che leggendo piu' attentamente la copia del il contratto che mi e' stata rilasciata ho scoperto che non e' stata scritta la Percentuale di Caricamento che, mi e' stata indicata a voce uguale al 7 o 8%, e che avrei dovuto richiederne io l'iscrizione sul contratto. Cosa di cui non ero al corrente, che mi e' stata sapientemente nascosta e che pare essere necessaria per la richiesta di revoca o rescissione.
Quello che vorrei sapere e' se e' vero che tale voce sia necessaria per la richiesta di revoca o rescissione e se, nel caso decidessi di mantenere comunque tale contratto, la sua mancanza possa comportare in futuro problemi di altra natura in caso di eventuali sospensioni, riscatto o la semplice riscossione del capitale a scadenza.
Vi ringrazio in anticipo dell'attenzione.
Cristina, da Roma

Risposta ADUC
Purtroppo i contratti assicurativi non sono prodotti finanziari da un punto di vista giuridico. Le assicurazioni sulla vita, poi non sono neppure strumenti per investire del denaro (per maggiori informazioni veda qui:
clicca qui). Da un punto di vista giuridico poi la tutela di chi investe in questi strumenti e' decisamente minore. Le commissioni (che nei prodotti assicurativi si chiamano "carimanti") non devono essere esplicitate nei contratti obbligatoriamente. Quanto al diritto di recesso, bisogna vedere come ha "rimaneggiato" il contratto precedente.
Se ha esercitato una facolta' contrattuale, allora non c'e' niente da cui recedere, se ha avviato un nuovo contratto e sospeso il precedente, allora puo' recedere dal nuovo contratto.
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