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Cara ADUC

provvedimenti temporanei (urgenti) - formulario gu5

7 novembre 2017
Domanda 7 novembre 2017
Buongiorno, ho presentato al CORECOM il formulario GU14 e sono in attesa di convocazione.
Visto che la richiesta di provvedimento temporaneo è attivabile in caso di mancato funzionamento del servizio (voce, Adsl, ecc.), per cause tecniche o amministrative. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, il Corecom adotta un provvedimento temporaneo, ordinando al gestore di riattivare il servizio o di cessare il comportamento ingiusto entro un termine breve (generalmente 48 ore).
Volevo sapere se viene ordinato di riattivare il servizio, (numero che ho da più di 50 anni che hanno figli, amici, e parenti fuori dall’Italia) posso tentare per la terza volta, migrazione con Tiscali da subito, e senza dover attendere la delibera di definizione della controversia, (che potrebbe arrivare anche dopo 180 giorni) e soprattutto senza pagare nessuna penale, visto i precedenti.
E’ da fine giugno 2017 che sono rimasto senza linea per violazione dell’art. 80 per ben due volte in meno di un mese, anche grazie a pratiche commerciali aggressive, (dove si evince che più di un operatore tenta di falsare le scelte economiche del consumatore, omettendo informazioni rilevanti, diffondendo informazioni non veritiere o addirittura ricorrendo a forme di indebito condizionamento - Registrare di nascosto una conversazione tra presenti non è reato - Cassazione penale, sez. II, sentenza 10/06/2016 n° 24288) anche se da Delibera n.52/09/CIR, il cliente deve semplicemente rivolgersi all’operatore ricevente, cosa avvenuta tramite registrazione on-line ed invio della documentazione firmata a Tiscali, ancor prima di inviare raccomandata a/r a Wind “ Modifica delle condizioni contrattuali” avendo il diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore senza penali ne costi di disattivazione entro il 29 Giugno 2017 a seguito delle mutate condizioni economiche e di mercato come previsto dall’art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
SEGNALAZIONI:
ALL'AGCOM - modulo D - solo per fornire all’Autorità informazioni sulle problematiche vissute dagli utenti, anche al fine di sanzionare i comportamenti illeciti dei gestori. In linea generale, comunque, si va da un minimo di 10.329,00 euro ad un massimo di 2.500.000,00
ALL'ANTITRUST che può intervenire anche in via cautelare e imponendo sanzioni che, per le pratiche messe in atto a partire dal 15 agosto 2012, possono arrivare a 5 milioni di euro.
L’Antitrust può anche accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori, anche in via preventiva alle imprese che lo richiedano relativamente a clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori.
A partire dal 13 giugno 2014 l'Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.Lgs n.21/2014.
Luca, da Genova (GE)

Risposta ADUC
certamente, lei potrà cambiare gestore quando vuole, ne ha diritto, senza che ciò incida sul giudizio presso il Corecom.
Per quanto riguarda eventuali costi di recesso che le saranno addebitati, potrà contestarli e, qualora non glieli togliessero, potrà fare nuovamente istanza di conciliazione al Corecom. Quel che non è possibile, infatti, è ottenere che il Corecom si pronunci ora, in sede GU14, su costi di recesso che non sono stati oggetto né di conciliazione, né dell'istanza GU14.
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