Lunedì 8 giugno 2026
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Cara ADUC

Previdenza complementare: ancora un po' di pazienza.

1 agosto 2005
Domanda 1 agosto 2005
Spett.le Aduc, vi scrivo per avere alcune delucidazioni sul nuovo decreto attuativo della previdenza complementare pubblicato in questi giorni sul sito governativo del Welfare, premetto che sono un lavoratore di una societa' che ha come contratto aziendale quello dei servizi, e che lavoro da circa 31 anni. Le domande che vorrei sottoporvi sono le seguenti:
1) Il contributo da parte dell'azienda sara' erogato solo se aderisco al fondo di pensione chiuso previsto dal contratto aziendale oppure sara' erogato anche se scelgo un fondo pensione diverso?
2) Nel documento presente sul sito del Welfare ho trovato scritto la seguente frase "l'adesione a un fondo realizzata tramite il conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro o del committente. " in quali casi il datore non e' obbligato ad erogare la sua quota parte?
3) Visto il numero di anni che mi rimangono prima di andare in pensione qualora non riuscissi a raggiungere il numero minimo di anni per aver diritto ad un trattamento pensionistico, potro' sempre e comunque scegliere la restituzione completa del capitale versato? Vi ringrazio anticipatamente e porgo i piu' cordiali saluti.
Silvano, da Arluno

Risposta ADUC
Lo Schema di D. Lgs. che ci interessa, ha dato delle utili indicazioni sulle volonta' del legislatore, ma ancora non ha assunto quella che dovra' essere la impostazione definitiva, in base alla quale tutti noi avremo le idee piu' chiare in materia. Per quanto riguarda le sue domande, vado a risponderLe:
1) Attualmente il contributo del datore di lavoro e' previsto solo per i Fondi Chiusi di categoria. Lo schema di D. Lgs. prevede la possibilita' di allargare la contribuzione c.d. "aggiuntiva" anche a tutti gli altri prodotti di previdenza complementare. Vedremo come andra' a finire, anche se, su questo aspetto, l'opposizione dei sindacati e' al massimo livello.
2) In ogni momento il lavoratore puo' sospendere od interrompere l'erogazione del proprio contributo al Fondo: e' evidente che in questo caso non vi e' piu' alcun obbligo di contribuzione "aggiuntiva" del datore di lavoro.
3) Vi sono spesso dei limiti di annualita' di contribuzione (10 o 15) per ottenere i vari tipi di rendita (pensione di anzianita' o vecchiaia): se Lei ha un'eta' per cui non raggiungerebbe alcuna delle possibilita' del caso previste, il consiglio e' quello di non farne di niente, anche perche' i prodotti di previdenza complementare possono avere una logica solo quando hanno una visuale di lungo termine (e quando associati ad una politica di costi contenuta).
Ha risposto Paolo Venturini
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