Lunedì 8 giugno 2026
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Cara ADUC

Portafogli "disastrati" da una cattiva consulenza

14 marzo 2004
Domanda 14 marzo 2004
Cara Aduc, ho 65 anni ed una mattina di qualche anno fa, stufa dei cattivi investimenti consigliatemi dal dipendente di banca che mi seguiva, decido di recarmi in banca per comprare dei bot (cari vecchi bot) ebbene non so perche' ma torno a casa con delle belle azioni sony (secondo l'impiegato con l'avvento della nuova play-station le azioni sarebbero salite a dismisura!!) in sostanza ho per so piu' della meta' del mio investimento.
dopo qualche tempo mi reco in banca ed il solito personaggio per farmi recuperare mi propone le "argentina" tutti sapete come sono andate a finire!! ora ho letto sul vostro sito che potrei fare causa alla banca, sto preparando la documentazione, questo signore va in pensione quest'anno ad aprile (ha finalmente finito di rovinare le persone) ma io posso fare causa lostesso alla banca?.
grazie anticipatamente per la risposta.
Angelina, da Torino.

Risposta ADUC
Lei e' un emblematico caso di consulenza disastrosa dello sportello bancario. Purtroppo la banca non e' tenuta a fare una buona consulenza (contrariamente a quanto si creda), ma e' tenuta a NON fare operazioni inadeguate per le caratteristiche del cliente a meno che il cliente, informato dell'inadeguatezza, non autorizzi espressamente la banca. E' necessario, quindi, valutare con accuratezza la sua specifica situazione (ad esempio la scheda sul profilo di rischio che probabilmente ha firmato). Per maggiori informazioni le riportiamo la risposta alla seguente domanda frequente
D: Quando posso denunciare la mia banca per avermi fatto fare un investimento disastroso?
R: Le leggi attualmente in vigore dettano regole molto stringenti per gli intermediari finanziari a favore dei risparmiatori. Molto spesso, purtroppo, queste regole non sono conosciute e vige ancora l'idea che le banche abbiamo i migliori avvocati del mondo e che sia impossibile vincere in tribunale contro di loro. Non e' piu' cosi'. I criteri generali ai quali gli intermediari finanziari devono attenersi sono sanciti dall'art. 21 del d.lsg 58/98 il quale dice:
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
E' importante comprendere che queste disposizioni non sono mere indicazioni programmatiche, ma disposizioni vincolanti e stringenti. La CONSOB ha emanato un regolamento attuativo, avente forza di legge, che specifica nel dettaglio attraverso quali procedure questi principi devono essere applicati (maggiori dettagli: Operazioni finanziarie strampalate: cosa dice la legge?
-clicca qui). Tra l'altro questo regolamento e' stato oggetto di una recente proposta di modifica (operativa, probabilmente, a partire dal 2004) che renderà ancora piu' stringenti questi principi. Gia' da adesso, in parole semplici, la banca non puo' eseguire operazioni finanziarie che siano contrarie al profilo di rischio del cliente a meno che il cliente non abbia autorizzato espressamente a fare l'operazione pur avendo la banca indicato per iscritto che l'operazione e' inadeguata. Questa e' una garanzia molto forte per il cliente. La banca, inoltre, non puo' fare operazioni in conflitto di interesse con il cliente arrecando un danno economico, neppure se ha indicato per iscritto il fatto che l'operazione era in conflitto di interessi. Una cosa molto importante da sapere e' che nella cause di risarcimento danni contro gli intermediari finanziari vige l'inversione dell'onere dalla prova. Spetta cioe' all'intermediario finanziario dimostrare di aver agito correttamente seguendo tutte le stringenti disposizioni previste dalla legge e non al cliente dimostrare che la banca non ha esercitato la necessaria diligenza e perizia.
Dal punto di vista legale, questo e' uno strumento molto forte nelle mani dei risparmiatori. Strumento del quale la maggioranza ignora l'esistenza. In sintesi, ripetiamolo, e' possibile far causa alla banca in tutti quei casi nei quali la banca ha disposto operazioni contrarie al proprio profilo di rischio (quello che e' stato indicato nell'apposito documento o, in assenza di questo, che era desumibile dalle informazioni in possesso della banca) oppure in conflitto di interessi e che, per tale conflitto, hanno arrecato un danno economico che non si sarebbe verificato qualora l'operazione non fosse stata in conflitto di interessi.
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