Cara ADUC
ponteggi ostruenti
Domanda
14 gennaio 2022
Per effettuare ristrutturazione facciata condominiale, è stato montato
un ponteggio sul cortile interno. Non abbiamo ricevuto avviso. Sul
balcone (piano terra) abbiamo dei mobiletti.
Il problema non è tanto nei mobiletti quanto dei danni provocati dall'installazione di tubi innocenti sul balcone. E si badi, non ci si riferisce a tubi portanti bensì tubi orizzontali non strutturali per il posizionamento delle tavole.
I montatori hanno posizionato un tubo NON portante orizzontale che ha di fatto bloccato le persiane a cerniera dell'uscita verso il balcone. Quindi ci è stato negato l'accesso al balcone e soprattutto ci è stata bloccata una via di fuga.
Appena constatata la cosa abbiamo reclamato sia con i ponteggisti sia con il Geometra e l'Amministratore di condominio. Lasciando stare la maleducazione sia dei ponteggisti e del Geometra nei nostri confronti, abbiamo chiesto di spostare di qualche centimetro il tubo NON PORTANTE in modo da poter aprire le persiane (il tubo non è posizionato perallelamente alla persiana bensì orizzontale ma perpendicolarmente alla persiana, e di fatto l'estremità del tubo è in pratica a circa 5 centimetri dal centro del delle due porte delle persiane (vedasi schizzo). Nonostante le nostre proteste, ci hanno deriso e si sono rifiutati di spostare il tubo che a parere di alcuni nostri clienti di studio che sono ponteggisti può essere fatto arretrare di alcuni centimetri senza compromettere la stabilità e sicurezza dell'intero ponteggio, o in caso estremo tagliare di 5 cm il tubo (valore tubo innocenti medio da 2 a 10 euro!!! ). Potete aiutarmi? Gli unici riferimenti che ho trovato sono Cassazione con sentenza n. 3494/75 e Codice civile articolo art. 843.
Claudio, da Torino (TO)
Il problema non è tanto nei mobiletti quanto dei danni provocati dall'installazione di tubi innocenti sul balcone. E si badi, non ci si riferisce a tubi portanti bensì tubi orizzontali non strutturali per il posizionamento delle tavole.
I montatori hanno posizionato un tubo NON portante orizzontale che ha di fatto bloccato le persiane a cerniera dell'uscita verso il balcone. Quindi ci è stato negato l'accesso al balcone e soprattutto ci è stata bloccata una via di fuga.
Appena constatata la cosa abbiamo reclamato sia con i ponteggisti sia con il Geometra e l'Amministratore di condominio. Lasciando stare la maleducazione sia dei ponteggisti e del Geometra nei nostri confronti, abbiamo chiesto di spostare di qualche centimetro il tubo NON PORTANTE in modo da poter aprire le persiane (il tubo non è posizionato perallelamente alla persiana bensì orizzontale ma perpendicolarmente alla persiana, e di fatto l'estremità del tubo è in pratica a circa 5 centimetri dal centro del delle due porte delle persiane (vedasi schizzo). Nonostante le nostre proteste, ci hanno deriso e si sono rifiutati di spostare il tubo che a parere di alcuni nostri clienti di studio che sono ponteggisti può essere fatto arretrare di alcuni centimetri senza compromettere la stabilità e sicurezza dell'intero ponteggio, o in caso estremo tagliare di 5 cm il tubo (valore tubo innocenti medio da 2 a 10 euro!!! ). Potete aiutarmi? Gli unici riferimenti che ho trovato sono Cassazione con sentenza n. 3494/75 e Codice civile articolo art. 843.
Claudio, da Torino (TO)
Risposta ADUC
se l'impedimento della apertura della persiana le reca un danno documentabile e valutabile in termini economici, valutando la provvisorieta' delle impalcature e l'impraticabilita' di un accordo personale con il responsabile di cantiere - che potrebbe sempre opporre questioni di sicurezza dei condomini all'apertura delle persiane durante i lavori -, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
intimando la rimozione dell'impedimento altrimenti ritenendo dovuto il risarcimento.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
intimando la rimozione dell'impedimento altrimenti ritenendo dovuto il risarcimento.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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