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Cara ADUC

Ordinanza sindacale in materia di iscrizione anagrafica di cittadini comunitari e extra comunitari.

9 marzo 2009
Domanda 9 marzo 2009
Segnalazione a ADUC
per informazione e collaborazione
vi trasmetto, sperando di farvi cosa gradita, una mia nota trasmessa alla DCSD Ministero Interno relativa alla Ordinanza sindacale in materia di iscrizione anagrafica di cittadini comunitari e extra comunitari.
Mi auguro, avendo avuto modo di apprezzare la vs, sensibilità a questi
temi, un intervento sul vostro sito
un caro saluto
Maurizio Buzzani
deaweb.org
Demografici Associati
Destinatario:
d.ssa LATTARULO Michela
Dirigente dell'Area Viceprefetto
Area I - Anagrafe Popolazione Residente
Gentile Dottoressa
Mi chiamo Maurizio Buzzani e le scrivo come Responsabile dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Grosseto nonché come Socio fondatore e membro del Direttivo Nazionale DeA (demografici associati)
Avendo avuto modo di conoscerla e apprezzarla personalmente in vari convegni, mi permetto di rivolgermi direttamente a Lei per porre alla sua cortese attenzione la recente Ordinanza sindacale nr. 05 del 19.02.2009 de del comune di Sedrina (BG) avente per oggetto "Ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di richiesta di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza per cittadini non italiani."
Da tempo mi occupo di Servizi Demografici (Anagrafe, in particolar modo) e di recente sto curando per DeA uno "studio particolareggiato sulle "ordinanze sindacali" in "materia di anagrafe" che, da Cittadella in poi, si sono susseguite nel con un ritmo incalzante.
Le stesse "ordinanze" vengono anche inserite nella banca dati di deaweb.org a disposizione di eventuali interessati al "fenomeno"
Trascurando naturalmente gli "aspetti politici", ma preso atto che molti di tali provvedimenti tendono sostanzialmente a disciplinare (limitare per meglio dire) l'iscrizione anagrafica di "cittadini comunitari" e extra comunitari, reputo che alcune di esse siano in palese contrasto con - il diritto internazionale (trattati o convenzioni) - il diritto comunitario (Trattati UE -- Regolamenti e direttive UE) - il diritto interno (costituzione - normativa sull'immigrazione e condizione dello straniero -- normativa anagrafica, ecc) e ciò, forte di alcuni "principi giuridici" che anche l'azione della DCSD Ministero interno ha contribuito a rafforzarmi, mi crea un certo imbarazzo per non dire turbamento.
L'ordinanza sindacale del comune di Cedrina, ultima arrivata, si caratterizza, a mio parere, per alcuni aspetti veramente illegittimi (lesioni di diritti soggettivi --discriminazioni e soprattutto permacroscopiche inesattezze giuridiche) che avrà modo di riscontrare personalmente da una attenta lettura del testo.
Chiaramente la mia non è una denuncia, ma semplicemente il vivo desiderio di confrontarmi con l'autorevolezza delle sue opinioni, per capire se sono nel torto o meno e per conoscere l'orientamento del Ministero,cui spetta, come noto, la vigilanza anagrafica, a fronte di queste "inquietanti problematiche"
Sono anche certo che, che se la Dcsd Ministero Interno, non interverrà con la dovuta chiarezza, tali ordinanze finiranno, prima o poi, per porre in seria criticità l'azione amministrativa di tanti Operatori di Anagrafe tenendo conto che i SS.DD sono un bene prezioso da salvaguardare nel pieno rispetto dell'articolo 117 della Costituzione.
Certo che leggendo le relazioni della Commissione UE e del Parlamento UE sulla "applicazione della direttiva 2004/38/CE" il nostro Paese avrà molto da lavorare, ma sono certo che anche con il contributo della DCSDMinistero Interno risarà dato modo di allinearci ai dettami dei Tratti UE
Ringraziandola per la gentile attenzione, sperando in un suo interessamento, Le porgo i miei più cordiali saluti
Maurizio Buzzani
Ps -- IN ALLEGATO ORDINANZA SEDRINA
COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO
Ordinanza nr. 05 del 19.02.2009
Reg. Albo 74/2009
Prot. 976
OGGETTO:
ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA PER CITTADINI NON ITALIANI.
IL SINDACO AUTORITA' LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA
PREMESSO
che le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità locale;
che il Sindaco è autorità sanitaria locale, nonché, nel Comune di Sedrina, autorità locale di Pubblica Sicurezza, avente competenza ad adottare i provvedimenti autorizzativi, prescritti e di concessione ed adotta, quale Ufficiale di governo, le ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene e sanità, ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dei territorio comunale;
CONSIDERATO
-che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, almeno una delle seguenti condizioni:
. iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
. residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;
-che la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che "la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento";
-che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;
- che l'articolo 6, comma 5 del medesimo D. Lgs 286/1998, stabilisce che, per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;
-che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'articolo 7 che il cittadino dell'unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;
d) e' familiare, come definito dall'articolo 2 del decreto legislativo N°30/2007 e come definito per i cittadini extracomunitari dall'articolo29 comma 1 del D. L.vo N°286/98, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione o extracomunitario che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b),c), d),e),f),g) ed h).
-che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all'articolo 9, nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica il Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
-che il comma 3°del citato articolo 9 del D. Lgs. 30/2007 ed il d. l.vo 286/98 creano un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa in materia di iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea ed extracomunitari, prevedendo nei loro confronti, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata,sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche, sufficienti per sé e per i propri familiari;
-che il successivo comma 4 del medesimo articolo 9 del D. Lgs. 30/2007 ed il d. l.vo N°286/98, prevedono la possibilità che il cittadino dell'Unione europea e/o extracomunitario possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
-che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;
-che gli articolI 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di capo dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;
TUTTO CIO' PREMESSO :
PRESO ATTO che, a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e dell'entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri (G.U. n. 72 del 27/3/2007), in vigore dall'11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, fornendo adeguate disposizioni in materia di richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Sedrina;
ATTESO che, in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, si è registrato un incremento dei flussi migratori in ingresso e delle conseguenti richieste di iscrizione nel registro anagrafico della popolazione ;
CONSIDERATO che si assiste di fatto ad un vero e proprio fenomeno migratorio che, in termini oggettivi e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli e verifiche, potrebbe assumere connotati di vera e propria emergenza, sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica, nonché dell'incolumità dell'ordine e della sicurezza, nella più ampia accezione del termine;
DATO ATTO che accade frequentemente che, in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, gli alloggi si rivelino in vistoso stato di degrado, incompatibile con il requisito dell'idoneità, palesando gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente, anche e soprattutto in corresponsabilità con i limiti di affollamento previsti dalla vigente normativa, che vengono quasi sistematicamente disattesi, con grave pregiudizio alle condizioni igieniche dell'ambiente abitativo;
DATO ATTO, peraltro, di come la condizione abitativa sia il termometro che misura il grado di integrazione di ogni persona nella collettività e di come, nella concezione di abitazione, si racchiuda il significato ben più ampio di ambiente, che deve possedere dei requisiti minimi di base ben definiti, che garantiscano ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari, che comprendono le condizioni igienico sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, convergendo sul fatto che la situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;
DATO ALTRESI' ATTO che è stretta la correlazione tra assenza di un reddito idoneo derivante da fonte lecita, accompagnata ad una condizione abitativa che non soddisfi i requisiti minimi di igiene e salubrità e la pericolosità sociale degli individui, che, per soddisfare i loro stessi bisogni essenziali, finiscono di conseguenza per adottare comportamenti che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
RITENUTO, ove venga meno uno dei presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari e che, laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;
RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover predisporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo, atte ad accertare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite, la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla normativa vigente in materia, nonché la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'idoneità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica, da porsi in essere preventivamente al sopralluogo di verifica del requisito della dimora abituale previsto per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
DATO ATTO che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che, quindi, gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pongono non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto e autonomo atto di accertamento, da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;
CONSIDERATO che, in forza di quanto stabilito dall'articolo 54 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed integrazioni, al Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
VISTA la necessità di provvedere in merito, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento
del flusso migratorio in entrata e quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, che attiene
ad esigenze contingibili ed inderogabili, al fine di impedirne una sua incontrollabile espansione a
tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
VISTO l'articolo 43 1°e 2°comma del Codice Civile;
VISTO il D.P.R 30 maggio 1989, n. 223;
VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);
VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;
VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. UERI/II/12712/1.3.b;
VISTI gli articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI gli articolo 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTI il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, il vigente Regolamento Locale Tipo di Igiene, il vigente Regolamento Edilizio comunale, la L.R. 28/1990, il r.r. 1/2004 e la D.G.R. n. 7/1938 del 26/11/2004;
VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;
ORDINA
in applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, nonché per l'iscrizione ai registri della popolazione residente dei cittadini extracomunitari, quanto segue:
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO O COMUNQUE IN CORSO DI RINNOVO DI VALIDITA' AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI N°42 DEL 17/11 /2006 PROT. n° 200610702/15100/14865.
Il cittadino extracomunitario che intende iscriversi all'anagrafe della popolazione residente dovrà, oltre a dover dimostrare la titolarità del regolare soggiorno sul territorio nazionale (permesso di soggiorno), e quanto di seguito indicato nei successivi punti:
a) soggiorno per motivi di lavoro
-documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma. Sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, Oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale. L'attività lavorativa subordinata ed autonoma deve comunque garantire risorse economiche sufficienti per il soggetto e per i propri familiari tale da non gravare sui servizi sociali del Comune di Sedrina, da documentare ai sensi degli articolI 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
-documentazione attestante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Cittadino extra comunitario single soggiornante per motivi di lavoro.
Documenti da presentare per l'accettazione della domanda di residenza.
Permesso di soggiorno valido e/o richiesta di rinnovo di validità presentata all'autorità competente (Questura).
Passaporto o documento d'identità equipollente.
Documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata e/o attività lavorativa autonoma anche mediante autocertificazione.
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa.
b) il cittadino extracomunitario che intenda soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari.
Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli articolI 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente alla richiesta di iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte del Comando Polizia Locale, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato, in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale.
Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro.
Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (articolo 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98).
Oltre alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino extra comunitario deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale (con particolare riferimento a tutte le spese sanitarie) nonché documentazione attestante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Cittadino extra comunitario single soggiornante senza svolgere un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.
Documenti da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Permesso di soggiorno valido e/o richiesta di rinnovo di validità presentata all'autorità competente (Questura)
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle proprie disponibilità economiche per sé ed eventualmente per i propri familiari Titolarità di assicurazione sanitaria per la copertura, eventuale, di tutte le spese sanitarie per sé e per i propri familiari
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
c) nel caso di richiesta d'iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria, la disponibilità di risorse economiche e la disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come specificate nel punto precedente;
Cittadino extra comunitario single soggiornante per motivi di istruzione e/o di formazione professionale
Documenti da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Permesso di soggiorno valido e/o richiesta di rinnovo di validità presentata all'autorità competente (Questura)
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle proprie disponibilità economiche
Titolarità di assicurazione sanitaria per la copertura, eventuale, di tutte le spese sanitarie
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico e/o privato legalmente riconosciuto.
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN
AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS.
06 FEBBRAIO 2007, N. 30:
Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.
Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.
Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.
Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani, per la richiesta di iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione dovrà dimostrare il possesso dei seguenti prerequisiti a seconda della tipologia di soggiorno richiesta:
d) soggiorno per motivi di lavoro:
-documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma. Sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di lavoratore subordinato l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso.
I cittadini della Romania e della Bulgaria, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale. L'attività lavorativa subordinata ed autonoma deve comunque garantire risorse economiche sufficienti per il soggetto e per i propri familiari tale da non gravare sui servizi sociali del Comune di Sedrina, da documentare ai sensi degli articolI 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
-
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Cittadino comunitario single soggiornante per motivi di lavoro.
Documenti da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Passaporto o documento d'identità equipollente
Documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata e/o attività lavorativa autonoma anche mediante autocertificazione in alternativa comunicazione di assunzione al CIP ( Centro per l'impiego)
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Per cittadini di nazionalità bulgara o rumena soggiornanti regolarmente sul territorio nazionale dopo il 01/01/2007 nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale.
f) il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari.
Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli articolI 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente alla richiesta di iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte del Comando Polizia Locale, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato, in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi.
Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (articolo 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98).
Oltre alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale (con particolare riferimento a tutte le spese sanitarie) nonché documentazione attestante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Cittadino comunitario single soggiornante senza svolgere un'attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.
Documenti da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle proprie disponibilità economiche per sé ed eventualmente per i propri familiari Titolarità di assicurazione sanitaria per la copertura, eventuale, di tutte le spese sanitarie per sé e per i propri familiari
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
g) nel caso di richiesta d'iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria, la disponibilità di risorse economiche e la disponibilità di un alloggio, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come specificate nel punto precedente;
Cittadino comunitario single soggiornante per motivi di istruzione e/o di formazione professionale
Documenti da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle proprie disponibilità economiche
Titolarità di assicurazione sanitaria per la copertura, eventuale, di tutte le spese sanitarie
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico e/o privato legalmente riconosciuto
All'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà la presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica -subordinata tuttavia anche all'accertamento della dimora abituale, in merito alla quale potrà essere consegnata all'interessato la relativa attestazione di regolare soggiorno.
Quest'ultima dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (articolo 9 del D.Lgs. 30/2007).
Con riguardo ai cittadini comunitari ed extracomunitari attualmente in possesso della carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata, fatta salva la richiesta, da parte dell'interessato, finalizzata al rilascio dell'attestazione di regolare soggiorno, in tal caso dovrà esser dimostrato il possesso dei requisiti previsti.
RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI:
In tutti i casi di ricongiungimenti familiari tra cittadini extra comunitari per più di un familiare del cittadino extracomunitario già residente sul territorio del Comune di Sedrina il cittadino residente dovrà dimostrare, oltre alla regolarità del soggiorno sul territorio nazionale del congiunto di cui chiede il ricongiungimento, di possedere idonea soluzione abitativa per il maggior numero di persone che intende ospitare nonché documentazione attestante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed inoltre un reddito tale da consentire allo stesso ed ai suoi congiunti di non essere di peso ai servizi sociali del Comune di Sedrina reddito che può essere calcolato secondo le seguenti tabelle, di quanto sopra può anche essere prodotta autocertificazione.
Per familiari bisogna intendersi i seguenti gradi di parentela, ai sensi dell'Articolo29 comma 1 del D. L.vo N°286/98:
1) coniuge non legalmente separato;
2) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
3) genitori a carico;
4)parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
Ricongiungimento familiare di un cittadino extra comunitario con cittadino extracomunitario già
residente svolgente attività lavorativa subordinata e/o autonoma
Documentazione da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Permesso di soggiorno valido e/o richiesta di rinnovo di validità presentata all'autorità competente (Questura)
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle disponibilità economiche
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Documentazione attestante la qualità di familiare
Ricongiungimento familiare di un cittadino extra comunitario con cittadino extracomunitario già
residente che non svolge attività lavorativa subordinata e/o autonoma
Documentazione da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Permesso di soggiorno valido e/o richiesta di rinnovo di validità presentata all'autorità competente
(Questura)
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle disponibilità economiche
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Documentazione attestante la qualità di familiare
Titolarità di assicurazione sanitaria per la copertura, eventuale, di tutte le spese sanitarie
Ricongiungimento familiare di un cittadino extra comunitario con cittadino extracomunitario già residente per motivi di istruzione e/o di formazione
Documentazione da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Permesso di soggiorno valido e/o richiesta di rinnovo di validità presentata all'autorità competente
(Questura)
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle disponibilità economiche
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Documentazione attestante la qualità di familiare
Titolarità di assicurazione sanitaria per la copertura, eventuale, di tutte le spese sanitarie
Cittadino extracomunitario che intende effettuare il ricongiungimento familiare con cittadino
comunitario già residente
Documentazione da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Permesso di soggiorno valido e/o richiesta di rinnovo di validità presentata all'autorità competente (Questura)
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle disponibilità economiche
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Documentazione attestante la qualità di familiare
Ricongiungimento familiare di un cittadino extra comunitario con cittadino comunitario già residente che non svolge attività lavorativa subordinata e/o autonoma
Documentazione da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Permesso di soggiorno valido e/o richiesta di rinnovo di validità presentata all'autorità competente (Questura)
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle disponibilità economiche
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Documentazione attestante la qualità di familiare
Titolarità di assicurazione sanitaria per la copertura, eventuale, di tutte le spese sanitarie
Ricongiungimento familiare di un cittadino extra comunitario con cittadino extracomunitario già residente per motivi di istruzione e/o di formazione
Documentazione da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Permesso di soggiorno valido e/o richiesta di rinnovo di validità presentata all'autorità competente
(Questura)
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle disponibilità economiche
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Documentazione attestante la qualità di familiare
Titolarità di assicurazione sanitaria per la copertura,eventuale, di tutte le spese sanitarie
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;
I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del D. Lgs. N. 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per richiesta di iscrizione anagrafica, un documento d'identità e la Documentazione attestante la qualità di familiare, nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico, l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
La qualità di convivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte del Comando Polizia Locale, mediante appositi controlli e verifiche.
Cittadino comunitario che intende effettuare il ricongiungimento familiare con cittadino comunitario
Documentazione da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle proprie disponibilità economiche
Titolarità di assicurazione sanitaria per la copertura,eventuale, di tutte le spese sanitarie
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Documentazione attestante la qualità di familiare
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.
Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".
Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero - nel quadro normativo attuale -subordinata alla regolarità del soggiorno (articolo 6, c. 7, d. leg.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti la richiesta di iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità; ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007. Cittadino comunitario che intende effettuare il ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario
Documentazione da presentare per l'accettazione della domanda di residenza
Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'unione rilasciata dall'autorità competente (Questura)
Passaporto o documento d'identità equipollente
Dichiarazione delle proprie disponibilità economiche
Titolarità di assicurazione sanitaria per la copertura, eventuale, di tutte le spese sanitarie
Contratto di affitto e/o titolo di proprietà di idonea soluzione abitativa
Documentazione attestante la qualità di familiare
LIMITI DI REDDITO NECESSARIO PER L'ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RESIDENZA DA PARTE DI CITTADINI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
Cittadino comunitario/extracomunitari residente che chiede il ricongiungimento familiare
Situazione reddituale necessaria per l'accettazione della richiesta di residenza
Residente + N°1 Familiari Reddito pari all'importo dell'assegno sociale X 1
Residente + N°3 Familiari Reddito pari all'importo dell'assegno sociale X 2
Residente + N°4 familiiari ed oltre Reddito pari al 'importo dell'assegno sociale X 3
N.B.: E' possibile sommare i redditi all'interno dello stesso nucleo familiare
INCARICA
Il Responsabile dei Servizi demografici e stato civile di fare osservare la presente Ordinanza dando le necessarie ed opportune istruzioni al personale di front office che riceve le richieste di residenza affinché le stesse siano comprensive delle integrazioni richieste al fine del buon esito della richiesta di iscrizione nei registri della popolazione residente ed inoltre
INCARICA
il Comando Polizia Locale della responsabilità dei procedimenti oggetto del presente provvedimento. I funzionari del Comando Polizia Locale saranno muniti delle idonee autorizzazioni/deleghe eventualmente richieste dalla norma vigente per i procedimenti oggetto della presente ordinanza.
Per le attività di indagine e verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati, il Comando Polizia Locale potrà avvalersi degli organi di Polizia istituzionalmente preposti alla vigilanza ed al controllo.
AVVISA
che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Sedrina e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.
AVVERTE
che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso agli organi competenti, nei termini fissati dalla vigente normativa.
Dalla Residenza municipale di Sedrina, lì 19.02.2009
IL SINDACO
(Lenisa Agostino)
Decreto Legislativo 25/7/1998 n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(S.O. 18/8/1998 n. 191)
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Articolo 6
TITOLO II - Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6)
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, articolI 144, comma 2 e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. (1)
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. (1)
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicalo agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competent
(1) Comma modificato dall'art. 7, L. 30/07/2002, n. 189.


Risposta ADUC
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo su Cara Aduc.
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