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Cara ADUC

Opposizione alla decurtazione punti patente

6 marzo 2009
Domanda 6 marzo 2009
Nel caso in cui ricorrano i presupposti per opporsi alla decurtazione dei punti, cioe' la mancanza di corsi di recupero organizzati dal proprio comune di residenza, in relazione alla sentenza della Corte di Cassazione 20564/2008, qual e' la procedura da seguire? Pagare la sanzione e nella comunicazione del nominativo del conducente indicare la sussistenza dei presupposti di cui sopra?
Pagare la sanzione e ricorrere al Giudice di Pace per la sola parte di decurtazione dei punti? Nel caso di ricorso al Giudice di Pace, vale sempre l'obbligo di presentarsi all'udienza pena il rigetto del ricorso? Il comune e' tenuto a rilasciare formale attestato riguardo la mancata istituzione di corsi di recupero?
Guido, da Atripalda (AV)

Risposta ADUC
la sentenza che lei cita (n. 20544, e non 20564) non statuisce quanto da lei affermato, ma piuttosto la possibilita' per il soggetto di pagare la sanzione pecuniaria e, separatamente, impugnare davanti al giudice di pace la sanzione accessoria della decurtazione dei punti. La Cassazione non dice dunque che se non ci sono i corsi di recupero la decurtazione non e' possibile. Questa affermazione ha fondato invece la decisione del giudice di pace di Treviso, poi appellata in Cassazione dal Ministero dell'interno perche' - ad avviso del Ministero - le sanzioni accessorie non potevano essere impugnate se si era gia' pagata la multa.
Per tornare alla sua domanda dunque, puo' tentare l'impugnazione, consapevole pero' che l'orientamento che cita e' di un giudice di pace, e non della Cassazione. In ogni caso e' necessario presenziare all'udienza.
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