Cara ADUC
Mutuo e tetto del 4% alle rate
Domanda
20 marzo 2009
Sono un cliente ex Banca UCB, ed a novembre 1995 stipulavo un mutuo con denominazione Diapason con la seguente dicitura in riferimento al tasso di interesse"viene concesso al tasso di interesse dell'11.2% nominale annuo a capitalizzazzione mensile,variabile ai sensi dell'art.4 delle Condizioni generale di mutuo(tasso di riferimento su base annua alla data odierna=9,2-indice istat di riferimento=115,3)"
Contestualmente l'art.4 dellle condizioni generali di mutuo recita:
4.tasso d'interesse
il tasso di interesse stabilito nel contratto di mutuo è il tasso di interesse originario: esso sarà modificato in funzione dell'evoluzione del tasso interbancario della lira italiana a 1 mese lettera, pubblicato su "Il Sole 24 Ore"alla rubrica "Tassi interbancari sulle Eurodivise o, se detto tasso
cessasse di essere pubblicato,di un tasso di natura analoga.
La revisione del tasso avverrà ogni mese a partire dal mese successivo rispetto a quello di stipula. Il nuovo tasso sarà ottenuto aumentando o diminuendo il tasso originario della differenza tra il tasso interbancario della lira italiana a 1 mese lettera ed il tasso base di riferimento stabilito nel contratto di mutuo;a partire del terzo mese dalla data di stipula,il tasso interbancario della lira italiana a 1 mese lettera,utilizzato nel suddetto meccanismo,sarà aumentato di un 1 punto percentuale su base annua.
Il tasso interbancario della lira italiana a 1 mese lettera è riferito alla valuta del giorno 10 del mese di revisione o al primo giorno successivo non festivo e viene pubblicato su "Il Sole 24Ore" alla rubrica "tassi interbancari su Eurodivise".
Le rate di rimborso del mutuo saranno comunque revisionate una sola volta all'anno, alla prima scadenza annuale prevista nel contratto e ad ogni successiva scadenza annuale,sulla base del nuovo tasso di interesse in vigore a tale data determinato con i criteri di cui sopra, di modo che il rimborso del debito residuo capitale avvenga entro la durata fissata inizialmente.
La nuova rata sarà comunicata alla parte mutuataria con circa 20 giorni di preavviso.
L'eventuale aumento di ogni rata non potrà mai superare l'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo verificatosi rispetto all'ultimo indice pubblicato più di un anno prima di tale data, con un minimo di 5 punti percentuali.
La rata potrà diminuire a condizione che tutti i tassi applicati nel corso degli 11 mesi antecedenti la revisione siano inferiori al tasso con cui è stata calcolata l'ultima rata, e che il calcolo della nuova rata dia un importo inferiore.
Tale riduzione non potrà superare i 5 punti percentuali rispetto alla rata precedente.
Infine, nell'ipotesi in cui, a causa della limitazione dell'aumento dell'importo delle rate, non si addivenisse al rimborso totale del capitale dato a mutuo nei termini previsti dal contratto, i versamenti rateali proseguiranno alle stesse condizioni fino all'estinzione del debito, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.Se alla fine del 5 anno di proroga il capitale non fosse ancora totalmente rimborsato, la parte mutuataria sarà liberata da ogni obbligo di rimborso.
La mia domanda è, posso e sono inserito negli elenchi per il "tetto del 4%"ed ottenere il rimborso?
considerando che dal certificato di interessi passivi rilasciatomi per l'anno 2008 il tasso minimo applicato è stato 7,18% del mese di marzo ed il tasso massimo 8,20% del mese di novembre.
vi ringrazio anticipatamente.
Giuseppe, da Campi Bisenzio (FI)
Contestualmente l'art.4 dellle condizioni generali di mutuo recita:
4.tasso d'interesse
il tasso di interesse stabilito nel contratto di mutuo è il tasso di interesse originario: esso sarà modificato in funzione dell'evoluzione del tasso interbancario della lira italiana a 1 mese lettera, pubblicato su "Il Sole 24 Ore"alla rubrica "Tassi interbancari sulle Eurodivise o, se detto tasso
cessasse di essere pubblicato,di un tasso di natura analoga.
La revisione del tasso avverrà ogni mese a partire dal mese successivo rispetto a quello di stipula. Il nuovo tasso sarà ottenuto aumentando o diminuendo il tasso originario della differenza tra il tasso interbancario della lira italiana a 1 mese lettera ed il tasso base di riferimento stabilito nel contratto di mutuo;a partire del terzo mese dalla data di stipula,il tasso interbancario della lira italiana a 1 mese lettera,utilizzato nel suddetto meccanismo,sarà aumentato di un 1 punto percentuale su base annua.
Il tasso interbancario della lira italiana a 1 mese lettera è riferito alla valuta del giorno 10 del mese di revisione o al primo giorno successivo non festivo e viene pubblicato su "Il Sole 24Ore" alla rubrica "tassi interbancari su Eurodivise".
Le rate di rimborso del mutuo saranno comunque revisionate una sola volta all'anno, alla prima scadenza annuale prevista nel contratto e ad ogni successiva scadenza annuale,sulla base del nuovo tasso di interesse in vigore a tale data determinato con i criteri di cui sopra, di modo che il rimborso del debito residuo capitale avvenga entro la durata fissata inizialmente.
La nuova rata sarà comunicata alla parte mutuataria con circa 20 giorni di preavviso.
L'eventuale aumento di ogni rata non potrà mai superare l'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo verificatosi rispetto all'ultimo indice pubblicato più di un anno prima di tale data, con un minimo di 5 punti percentuali.
La rata potrà diminuire a condizione che tutti i tassi applicati nel corso degli 11 mesi antecedenti la revisione siano inferiori al tasso con cui è stata calcolata l'ultima rata, e che il calcolo della nuova rata dia un importo inferiore.
Tale riduzione non potrà superare i 5 punti percentuali rispetto alla rata precedente.
Infine, nell'ipotesi in cui, a causa della limitazione dell'aumento dell'importo delle rate, non si addivenisse al rimborso totale del capitale dato a mutuo nei termini previsti dal contratto, i versamenti rateali proseguiranno alle stesse condizioni fino all'estinzione del debito, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni.Se alla fine del 5 anno di proroga il capitale non fosse ancora totalmente rimborsato, la parte mutuataria sarà liberata da ogni obbligo di rimborso.
La mia domanda è, posso e sono inserito negli elenchi per il "tetto del 4%"ed ottenere il rimborso?
considerando che dal certificato di interessi passivi rilasciatomi per l'anno 2008 il tasso minimo applicato è stato 7,18% del mese di marzo ed il tasso massimo 8,20% del mese di novembre.
vi ringrazio anticipatamente.
Giuseppe, da Campi Bisenzio (FI)
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