Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Muro contenimento espropriato

15 dicembre 2017
Domanda 15 dicembre 2017
Buongiorno,
vorrei chiedervi una consulenza in merito ad un esproprio.
La Provincia di Frosinone espropriò il muro di contenimento della casa di mia nonna, senza alcun indennizzo e lo ripristinò. Nel tempo il suddetto muro è crollato e nonostante diverse richieste al Comune ed alla Provincia negli anni 90 non è mai stato ripristinato. Una parte del muro è stata ricostruita da noi ma ora sta cedendo l'altra parte. Il muro da sulla strada provinciale che porta al paese. Come dobbiamo comportarci sia per ottenere il rifacimento del suddetto muro che per reclinare ogni responsabilità penale e civile a danno terzi? Grazie
Roberta, da Roma

Risposta ADUC
non esiste una risposta lapidaria alla sua pur semplice e legittima domanda. Ci sono vari intrecci legislativi che tengono conto delle definizioni specifiche della strada in oggetto. Un esempio interpretativo che tenga conto della proprieta' pubblica: il cds sancisce una sorta di valutazione e cioe’ che la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi.
Se hanno invece per scopo la stabilita’ o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o la riparazione e’ a carico dell’ente proprietario della strada.
Infatti, se il muro di sostegno realizzato nella strada comunale appare direttamente funzionale alla sua stabilità e conservazione, ma nel contempo ha una sicura funzione di sostegno e difesa del fondo sovrastante, il caso risulta disciplinato dalla norma speciale posta dall’art. 30 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” che prevede, in generale, al comma 4, che se la funzione delle opere di sostegno consiste nella stabilità o conservazione delle strade, è tenuto alle opere manutentive e di riparazione l’ente proprietario della strada, mentre se lo scopo è quello unicamente di difesa e sostegno dei fondi adiacenti, soggetto obbligato è il proprietario del fondo stesso. Il successivo articolo 31, nel porre a carico dei proprietari delle ripe gli interventi manutentivi al fine di evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale, richiama l’art. 30 per ciò che concerne ancora le opere di sostegno, il tutto in conformità alla disciplina civilistica sulla responsabilità aquiliana per danni arrecati da beni idonei a produrre danno a terzi, con connesso obbligo di vigilanza e custodia da parte del proprietario.
In base al comma 5 del sopradetto articolo 30, la spesa si divide “in ragione dell’interesse quando l’opera abbia scopo promiscuo” e il relativo riparto va effettuato con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta del competente ufficio tecnico.
LE CONSIGLIAMO DI INVIARE UNA LETTERA DI DIFFIDA AL RIPRISTINO SPECIFICANDO LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE E L'ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI A TERZI.
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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