Cara ADUC
Multe con apparecchiature vista red 1.0- mod cw960
Domanda
2 marzo 2009
Nel giro di pochi mesi e per ben tre volte, sono stato sanzionato per analoghe infrazione accertate tutte allo stesso incrocio tramite apparecchiatura "VISTA RED CW960" installata nel Comune di Caluso (TO). Ho letto molto nel vostro sito relativamente all'argomento. Tuttavia necessito di chiedere:
1) le sanzioni elevate a mezzo delle apparecchiature "RED" sono ancora valide? Non vi sono sentenze da citare in un eventuale ricorso? E su quali basi deve fondarsi il ricorso stesso?
2) la data, indicata nei verbali, del collaudo dell'apparecchiatura può avere rilevanza se troppo vecchia?
3) è sempre valida la possibilità per il Prefetto o Giudice di Pace di dichiarare inammissibile il ricorso presentato oltre il 30° giorno dalla notifica (inammissibilità ex art. 18 comma I L. 689/91)?
4) poiché una delle notifiche è avvenuta il 159° dall'infrazione e il termine dei 150 gg decorre dal momento in cui viene accertato il proprietario, come è possibile controllare la validità della notifica stessa?
5) poiché la medesima infrazione si è ripetuta ed è pertanto prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi, si può ovviare affermando di non sapere chi conduceva l'auto e pagare la sanzione accessoria di ¤ 250? Tale dichiarazione va resa in sede di ricorso al G.d.P. o solo dopo l'eventuale rigetto del ricorso stesso?
6) nel caso della notifica oltre il 159° giorno, è consigliabile invocare solo la decorrenza dei termini o, in subordine, anche ogni altra motivazione ritenuta valida?
7) è opportuno elaborare un solo ricorso o è meglio presentarne uno per ogni infrazione?
Ringrazio infinitamente e porgo i più distinti saluti.
Antonio, da Volvera (TO)
1) le sanzioni elevate a mezzo delle apparecchiature "RED" sono ancora valide? Non vi sono sentenze da citare in un eventuale ricorso? E su quali basi deve fondarsi il ricorso stesso?
2) la data, indicata nei verbali, del collaudo dell'apparecchiatura può avere rilevanza se troppo vecchia?
3) è sempre valida la possibilità per il Prefetto o Giudice di Pace di dichiarare inammissibile il ricorso presentato oltre il 30° giorno dalla notifica (inammissibilità ex art. 18 comma I L. 689/91)?
4) poiché una delle notifiche è avvenuta il 159° dall'infrazione e il termine dei 150 gg decorre dal momento in cui viene accertato il proprietario, come è possibile controllare la validità della notifica stessa?
5) poiché la medesima infrazione si è ripetuta ed è pertanto prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi, si può ovviare affermando di non sapere chi conduceva l'auto e pagare la sanzione accessoria di ¤ 250? Tale dichiarazione va resa in sede di ricorso al G.d.P. o solo dopo l'eventuale rigetto del ricorso stesso?
6) nel caso della notifica oltre il 159° giorno, è consigliabile invocare solo la decorrenza dei termini o, in subordine, anche ogni altra motivazione ritenuta valida?
7) è opportuno elaborare un solo ricorso o è meglio presentarne uno per ogni infrazione?
Ringrazio infinitamente e porgo i più distinti saluti.
Antonio, da Volvera (TO)
Risposta ADUC
rispondiamo ai suoi quesiti:
1) si, le singole contestazioni sono valide, a meno che nella singola vicenda non si rilevino particolari anomalie da segnalare ai giudice;
2) non riteniamo sia un valido elemento di contestazione;
3) si';
4) presso l'ente accertatore, chiedendo in quale giorno hanno identificato il trasgressore e per quali motivazioni l'identificazione non e' avvenuta prima;
5) la dichiarazione va resa subito, entro 60 giorni dalla notifica del verbale;
6) e' consigliabile far valere tutti i motivi di invalidita', sara' poi compito del giudice valutare su che base decidere il ricorso;
7) ogni sanzione deve essere impugnata singolarmente. Si puo', al massimo, chiedere al giudice di pace una riunione dei procedimenti.
1) si, le singole contestazioni sono valide, a meno che nella singola vicenda non si rilevino particolari anomalie da segnalare ai giudice;
2) non riteniamo sia un valido elemento di contestazione;
3) si';
4) presso l'ente accertatore, chiedendo in quale giorno hanno identificato il trasgressore e per quali motivazioni l'identificazione non e' avvenuta prima;
5) la dichiarazione va resa subito, entro 60 giorni dalla notifica del verbale;
6) e' consigliabile far valere tutti i motivi di invalidita', sara' poi compito del giudice valutare su che base decidere il ricorso;
7) ogni sanzione deve essere impugnata singolarmente. Si puo', al massimo, chiedere al giudice di pace una riunione dei procedimenti.
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