Cara ADUC
Migrazione operatore telefonico
Domanda
2 novembre 2010
Gentile Aduc,
vi scivo per chiedervi come posso fare a sapere se la migrazione da un operatore telefonico ad un altro è gratuita o no, e se ci sono altre spese da sostenere in caso di passaggio (come penali o altro).
So che la legge Bersani ha abolito questo tipo di spese.
Ho già chiesto chiarimenti alle aziende in questione, ma le risposte che ho ottenuto sono varie e diverse fra loro.
Ad es. una volta mi è stato detto che non si paga nulla, una volta mi han detto che è necessario dare 60 giorni di preavviso prima della scadenza naturale del contratto (stipulato nel 2007), ecc...
Ancora una domanda: come posso fare a sapere se il modem (Tele2) che attualmente ho è in affitto o in comodato d'uso?
grazie
cordialmente
Rosa, da Corato (BA)
vi scivo per chiedervi come posso fare a sapere se la migrazione da un operatore telefonico ad un altro è gratuita o no, e se ci sono altre spese da sostenere in caso di passaggio (come penali o altro).
So che la legge Bersani ha abolito questo tipo di spese.
Ho già chiesto chiarimenti alle aziende in questione, ma le risposte che ho ottenuto sono varie e diverse fra loro.
Ad es. una volta mi è stato detto che non si paga nulla, una volta mi han detto che è necessario dare 60 giorni di preavviso prima della scadenza naturale del contratto (stipulato nel 2007), ecc...
Ancora una domanda: come posso fare a sapere se il modem (Tele2) che attualmente ho è in affitto o in comodato d'uso?
grazie
cordialmente
Rosa, da Corato (BA)
Risposta ADUC
deve leggere le fatture, se non ci sono addebiti, evidentemente e' in comodato gratuito. In ogni caso il modem e' da restituire. Per quanto riguarda il resto, le linee guida dell'Agcom prevedono
"Dalla semplice lettura del contratto l'utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento, cosi' da essere agevolato nell'esercizio di tali facolta', potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento delle utenze, poiche' gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori".
Questi ultimi, pertanto, possono porre a carico dell'utente solo quei costi effettivamente sostenuti per la disattivazione del servizio, e tale spesa deve essere dagli stessi dimostrabile: "Per essere in linea con l'intenzione della Legge n. 40/2007, il concetto di pertinenza del costo dovra' essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalita'/strumentalita' dei costi/ricavi".
I costi pertanto potranno essere addebitati "solo ove la previsione di essi sia ritenuta indispensabile dall'operatore in vista delle attivita' da compiersi e ferma restando la necessita' di fornirne comunque la prova".
Con riferimento ai servizi di telefonia, in particolare, l'Authority, ritiene che: "merita una precisazione a parte il caso del passaggio degli utenti da un operatore ad un altro. In tale casistica di recesso – prevalente sul piano statistico – generalmente le attivita' di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attivita' tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente. Esse sono dunque gia' remunerate da quest'ultimo. In tali casi, pertanto, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente non sono in linea di massima giustificati".
ADUC Tlc - http://tlc.aduc.it/
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"Dalla semplice lettura del contratto l'utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento, cosi' da essere agevolato nell'esercizio di tali facolta', potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l'utente non deve versare alcuna "penale", comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento delle utenze, poiche' gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli "giustificati" da "costi" degli operatori".
Questi ultimi, pertanto, possono porre a carico dell'utente solo quei costi effettivamente sostenuti per la disattivazione del servizio, e tale spesa deve essere dagli stessi dimostrabile: "Per essere in linea con l'intenzione della Legge n. 40/2007, il concetto di pertinenza del costo dovra' essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalita'/strumentalita' dei costi/ricavi".
I costi pertanto potranno essere addebitati "solo ove la previsione di essi sia ritenuta indispensabile dall'operatore in vista delle attivita' da compiersi e ferma restando la necessita' di fornirne comunque la prova".
Con riferimento ai servizi di telefonia, in particolare, l'Authority, ritiene che: "merita una precisazione a parte il caso del passaggio degli utenti da un operatore ad un altro. In tale casistica di recesso – prevalente sul piano statistico – generalmente le attivita' di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attivita' tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente. Esse sono dunque gia' remunerate da quest'ultimo. In tali casi, pertanto, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente non sono in linea di massima giustificati".
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