Cara ADUC
mancata convocazione riunione condominiale
Domanda
9 ottobre 2014
Salve,
sono proprietario di un immobile al 50%, l'altro 50% è di proprietà della mia ex moglie dalla quale mi sono divorziato nel 2008.
L'anno scorso l'amministratore ha convocato una riunione dove è stata deliberata il rifacimento della facciata; io non sono stato nè convocato alla riunione ne contattato personalmente,l'amministratore dice di essersi fidato della presenza della mia ex moglie e che lei rappresentava anche me.
Peccato che io non ho mai delegato nessuno al mio posto anche perchè ne ero totalmente ignaro della situazione.
Ora mi chiedono di partecipare alle spese.. Tutto ciò è legittimo?
Gianni, da Lastra A Signa (FI)
sono proprietario di un immobile al 50%, l'altro 50% è di proprietà della mia ex moglie dalla quale mi sono divorziato nel 2008.
L'anno scorso l'amministratore ha convocato una riunione dove è stata deliberata il rifacimento della facciata; io non sono stato nè convocato alla riunione ne contattato personalmente,l'amministratore dice di essersi fidato della presenza della mia ex moglie e che lei rappresentava anche me.
Peccato che io non ho mai delegato nessuno al mio posto anche perchè ne ero totalmente ignaro della situazione.
Ora mi chiedono di partecipare alle spese.. Tutto ciò è legittimo?
Gianni, da Lastra A Signa (FI)
Risposta ADUC
occorre sapere con esattezza quando l'assemblea condominiale è stata convocata.
Il 18 Giugno 2013, infatti, è entrata in vigore la riforma del condominio che ha sancito che l'assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati ovvero sia lei che la sua ex moglie.
Tale precisazione è fondamentale poichè in precedenza bastava che fossero stati convocati tutti i condomini.
Alla luce di tale riforma nonché delle sentenze della Corte di Cassazione n. 7630 del 28 agosto 1990 e Cass. 27 luglio 1999 n. 8116 la decisione dell'assemblea appare effettivamente viziata.
Tali vizi non comportano la nullità dell'assemblea ma la sua annullabilità a patto che la presenza degli stessi sia rilevata nei termini previsti pr l'impugnazione delle delibere assembleari ovvero entro 30 giorni dalla delibera o dalla comunicazione della stessa ai condomini assenti.
Il 18 Giugno 2013, infatti, è entrata in vigore la riforma del condominio che ha sancito che l'assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati ovvero sia lei che la sua ex moglie.
Tale precisazione è fondamentale poichè in precedenza bastava che fossero stati convocati tutti i condomini.
Alla luce di tale riforma nonché delle sentenze della Corte di Cassazione n. 7630 del 28 agosto 1990 e Cass. 27 luglio 1999 n. 8116 la decisione dell'assemblea appare effettivamente viziata.
Tali vizi non comportano la nullità dell'assemblea ma la sua annullabilità a patto che la presenza degli stessi sia rilevata nei termini previsti pr l'impugnazione delle delibere assembleari ovvero entro 30 giorni dalla delibera o dalla comunicazione della stessa ai condomini assenti.
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