Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 settembre 2004
Domanda 2 settembre 2004
gentile Aduc, oggi 31 agosto 2004 ho ricevuto via posta il verbale di una multa autostradale avvenuta mediante autovelox 104-C2 36333 alle ore 17.05 del 6 giugno 2004, nei pressi di brescia, localita' Calcinato (Km 107, 900). Avevo superato di 10 Km/h il limite di velocita'. Ovviamente non sono stato fermato e ricordo bene anche di aver visto la PS e l'apparecchio (e' un tratto autostradale assolutamente dritto e largo e per di piu' non c'era traffico.
Vi chiedo: posso fare ricorso ed evitare la spesa e la decurtazione dei due punti, o in subordine c'e' la possibilita' di evitare la decurtazione dei punti (lavoro in ospedale e l'auto mi e' indispensabile)? Nel caso quale modulo dovrei utilizzare. Grato per la vostra cortese attenzione.
Donatello, da Padova

Risposta ADUC
le due cose non sono alternative, o ha possibilita' di contestare la multa e di conseguenza farsi annullare la pena pecuniaria e quella accessoria della detrazione punti, oppure deve subirle ambedue. Sulla questione purtroppo non ci sono molte prospettive. Infatti contestare per mancato fermo le multe di infrazioni accertate da autovelox e', da due anni a questa parte, diventato sempre piu' difficile. Una recente circolare del ministero dell'interno (prot.M/2413-1 del 6/8/03), che ha stabilito i criteri applicativi della recente riforma al codice della strada, precisa che in presenza di autovelox non vige piu' l'obbligo della contestazione immediata quando il mezzo e' a distanza dal posto di polizia o si trova nell'impossibilita' di essere fermato. In un certo senso, l'autovelox "sostituisce" il fermo. In piu' (anche se dopo questa circolare cio' diventa superfluo) sul alcune strade tale obbligo puo' essere stato derogato per decreto prefettizio. Oltretutto, una recente sentenza della corte di cassazione (n.17947/03) ha stabilito che "l'impossibilita' di contestazione immediata puo' trovare una giustificazione in presenza di una velocita' assolutamente eccessiva e proibitiva dell'arresto del veicolo". La sentenza specifica anche che il fermo si considera impossibile quando l'apparecchiatura consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo.
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