Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 settembre 2000
Domanda 20 settembre 2000
Cara ADUC, mi rivolgo a Voi per un episodio veramente strano. In data 3 luglio c.a. ricevo una notifica dal Comune di Roma Dipartimento II U.O. Contravvenzioni relativa ad un ciclomotore intestato a mio marito ma di mio utilizzo. La contravvenzione, redatta in data 2/02, riportava la violazione dell'art. 7/1 del codice della strada perche’ circolava nella corsia riservata ai mezzi pubblici, il verbale redatto da un cosiddetto ausiliario del traffico nominato con ordinanza sindacale ai sensi della legge 127 del 15/5/97 al quale non era stato possibile fermare nei modi regolamentari il veicolo in transito (art. 384, comma 1, lett. e.), Reg,. Bene a distanza di 21 giorni, 24/7/2000, ne ricevo altre due identiche alla precedenta per le date del 6 e 14 marzo, e un'ultima ancora arrivava il 18 agosto riferita al 14/04.
Ora vorrei sapere se esistono i presupposti per poter fare ricorso visto che nessuno mi ha mai fermato per notificare le multe e che soprattutto non ho mai visto un vigile urbano in quella zona, ma cosa fondamentale e’ che in quel tratto particolare di Roma - Zona Trastevere - i semafori apposti in quell'incrocio non sono in sincronia tanto da congestionare tutta la zona sino a largo Arenula. Purtroppo spesso e volentieri si e’ costretti ad invadere la corsia riservata ai mezzi pubblici visto che detta corsia si trova al lato della corsia utilizzata per la normale viabilita’.
Grazie!!!

Risposta ADUC
Purtroppo la contestazione da lei considerata principale non ha alcun valore: la presenza o meno semafori efficienti non autorizza ad andare sulle corsie vietate (o meglio, lo si fa a proprio rischio).
La notifica delle violazioni e' avvenuta nei termini dei 150 gg, poiche' date alle poste entro tale limite (anche se ritirate successivamente). Resta pertanto il mancato fermo: il quale e' senza ombra di dubbio contestabile. La motivazione addotta per il mancato fermo verra' comunque valutata da parte dello specifico giudice. Probabilmente tale mancanza verra' giudicata immotivata, ma non c'e' alcuna garanzia in tal senso: il ricorso e' un tentativo (P.S.: per ogni contravvenzione deve essere presentato uno specifico ricorso).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; lo stesso ricorso e' pero' nullo se la persona ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e sono decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso, da adattare pero' al suo caso (non c'e' infatti alcun rilievo tramite autovelox, oltre ad altre circostanze che lei dovra' scegliere).
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l'area di operativita' dell'Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- potra' fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Quello che invece ci risulta strano e' come facciano a sapere che e' lei ad utilizzare il mezzo, il quale e' intestato a suo marito. Le notifiche sono proprio arrivate a suo nome?
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