Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 agosto 2004
Ho acquistato presso un grosso ipermercato un monitor LCD marca Benq modello fp791 che godeva di garanzia di 3 anni on site (il monitor come proposto dall'azienda e' di tipo hig end). Bene ora il monitor acquistato l'8.7.2004 necessita di riparazione in garanzia, contattato il numero clienti per l'assistenza Benq mi facevano presente che la garanzia consisteva nel prelievo al domicilio del prodotto con la contestuale sostituzione con un prodotto "RICONDIZIONATO" o formula "exchange" come ho potuto poi documentarmi anche perche' il certificato di garanzia del prodotto non e' all'interno ma e' disponibile su internet. Chiedendo gentilmente la spiegazione di questo termine mi informavano che il prodotto era un prodotto ritirato da un altro cliente e riparato!!! questo significa in altre parole che il monitor nuovo di 1 mese viene magari sostituito con un monitor che ha gia funzionato per lunghi mesi o addirittura anni! Mi hanno tranquillizzato su questo in quanto il monitor e' abbastanza recente e quindi dovendolo sostituire con quello "Ricondizionato di un altro cliente secondo loro dovrebbe essere uno scambio alla pari!
" Magari con mia grande fortuna mi sostituiscono il mio prodotto nuovo con un altro utilizzato per 24 ore al giorno per n. xxx giormi da stabilire. In realta' ho pagato un affitto di tre anni per il prodotto o il monitor che ho di fronte a me regolarmente acquistato e' di mia esclusiva proprieta'?
Come mai non viene sbandierato ai 4 venti come funziona l'assistenza on site con la sostituzione con un prodotto ricondizionato.
Come posso obbligare la ditta a prestare un intervento tecnico in garanzia tradizionale?
ringraziandovi anticipatamente vi porgo i miei piu' cordiali saluti.
Filippo, da Ancona
" Magari con mia grande fortuna mi sostituiscono il mio prodotto nuovo con un altro utilizzato per 24 ore al giorno per n. xxx giormi da stabilire. In realta' ho pagato un affitto di tre anni per il prodotto o il monitor che ho di fronte a me regolarmente acquistato e' di mia esclusiva proprieta'?
Come mai non viene sbandierato ai 4 venti come funziona l'assistenza on site con la sostituzione con un prodotto ricondizionato.
Come posso obbligare la ditta a prestare un intervento tecnico in garanzia tradizionale?
ringraziandovi anticipatamente vi porgo i miei piu' cordiali saluti.
Filippo, da Ancona
Risposta ADUC
non puo' obbligare il produttore ad eseguire interventi NON previsti dalle condizioni di garanzia. Queste rimangono le uniche valide per il periodo contrattualmente coperto. Non esiste, di fatto, una "garanzia tradizionale". Ognuna ha valore a se', e viene soggettivamente disciplinata dal produttore stesso. Vi e' comunque una strada alternativa da prendere per cercare di ottenere la sostituzione con un bene nuovo.
Sui beni di consumo acquistati da soggetti consumatori ci sono due anni di garanzia di legge (d.lgs.24/2002) a copertura dei vizi di produzione e di conformita', a cui deve rispondere il VENDITORE. Questa garanzia e' ALTERNATIVA e spesso integrativa di quella del produttore, e prevede quanto segue:
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume (come nel suo caso);
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace. Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
clicca qui
Sui beni di consumo acquistati da soggetti consumatori ci sono due anni di garanzia di legge (d.lgs.24/2002) a copertura dei vizi di produzione e di conformita', a cui deve rispondere il VENDITORE. Questa garanzia e' ALTERNATIVA e spesso integrativa di quella del produttore, e prevede quanto segue:
- il vizio deve essere contestato entro due mesi da quando viene rilevato;
- se il vizio si manifesta dopo i primi sei mesi dall'acquisto, e' a carico del consumatore la prova a sostegno, viceversa il vizio si presume (come nel suo caso);
- il venditore deve rispondere con una riparazione o una sostituzione (senza alcun onere per il cliente) oppure, se AMBEDUE risultassero impossibili, non risolutive o causa di eccessivi disagi per il consumatore, con la risoluzione del contratto e conseguente restituzione di quanto pagato;
Appurato il vizio, se non riesce a trovare un accordo per via verbale, al venditore deve essere inviata una messa in mora, ossia una raccomandata A/R con la contestazione del vizio, la richiesta (riparazione o sostituzione), dettando un termine di 15gg per provvedere e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, nulla ottenendo in tal modo, dovra' procedere con una conciliazione (come primo passo) presso il giudice di pace. Le alleghiamo, per maggior chiarezza, il link del testo completo di detta legge
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