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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 agosto 2004
Domanda 25 agosto 2004
Cara ADUC, il 28/02/04 ho ricevuto il verbale di una contravvenzione per eccesso di velocita' relativo al 14/01/04 (ora 22.16, 88 Km/h contro limite di 70 Km/h). Ho presentato ricorso il 13/4 presso il Prefetto di Como indicando i motivi per cui la mancata contestazione immediata fosse oggettivamente possibile e abbia danneggiato il ricorrente (ripassando per tre volte successivamente al flash dell'autovelox non ho mai visto alcun Agente, quindi secondo me esistevano delle gravi carenze di organizzazione. Per inciso il verbale e' firmato da 3 Agenti). Il Prefetto ha bocciato il ricorso in data 6/8 e ho ricevuto il 16/8 la relativa raccomandata. Nelle controdeduzioni la Polizia, opponendosi alle mie argomentazioni ha affermato tra le altre cose che:
- Durante le ore diurne su quel tratto di strada viene effettuata regolare contestazione immediata, mentre nelle ore notturne questa non viene mai effettuata per due ordini di motivi: impossibile identificazione del mezzo e pericolosita' della sua fermata/sosta.
- Fermare il mio veicolo sarebbe stato oggettivamente impossibile perche' il tratto di strada successivo al posizionamento dell'Autovelox non consente ne' fermata ne' sosta (riferimento ad art. 157/3 cds).
- Dal momento che mancava la pattuglia "a valle" dell'autovelox, il mio veicolo si sarebbe potuto fermare solo con sistemi di inseguimento.
- La pericolosita' della fermata del mio veicolo e' dovuta anche al fatto che nonostante il limite sia di 70 Km/h, questo "generalmente non viene rispettato".
Vorrei ricorrere al Giudice di Pace con le argomentazioni seguenti:
- L'art. 157/3 viene richiamato pretestuosamente perche' sullo stesso tratto di strada la Polizia per sua ammissione effettua regolare contestazione immediata nelle ore diurne.
- Non e' vero che "solo con sistemi di inseguimento" si sarebbe potuto fermare il mio veicolo in quanto sarebbe bastata la pattuglia a valle esattamente come avviene durante le ore diurne (quindi non c'e' "impossibilita' oggettiva").
- Se davvero gli Agenti erano cosi' preoccupati dalla velocita' di eventuali altri veicoli sopraggiungenti, avrebbero potuto rallentarli come si fa normalmente in caso di sinistri ANCHE dopo l'accertamento dell'infrazione (quindi a valle dell'Autovelox). Anche questo comporterebbe la non "impossibilia' oggettiva".
Riguardo all'"impossibilita' di identificazione del mezzo" vorrei opporre sia delle deduzioni (per indicare che almeno in un caso - che e' il piu' comune su quel tratto di strada - cioe' di unico veicolo circolante, l'identificazione sia certa) sia un video che ho girato in condizioni analoghe a quelle dell'infrazione, in cui si vede chiaramente come l'identificazione della maggior parte dei veicoli sia oggettivamente immediata e certa.
E' il caso con tali motivazioni di tentare il ricorso contro l'ingiunzione del Prefetto? Inoltre, a quale Giudice di Pace dovrei presentarlo, a quello di Cantu' (come scritto nel verbale originario) o a quello di Como (dove e' la Prefettura)?
Ho trovato diversi "template" per ricorsi sia al Prefetto che al Giudice di Pace, ma non ne ho trovati per ricorsi al Giudice di Pace contro l'ingiunzione del Prefetto, non sapreste dove posso trovarne?
Grazie per l'attenzione.
Marco, da Lipomo/Como

Risposta ADUC
quello che vogliono dire gli agenti e' che la pattuglia a valle, di notte ha maggiori difficolta' nell'identificare il trasgressore, in quanto -e questo e' vero- di notte e' sicuramente piu' difficile essere pronti a vedere il modello e leggere tempestivamente la targa del mezzo. Non ha molto senso ipotizzare che il veicolo circolante su tale strada sia generalmente uno solo: in primo luogo lo dice lei e non puo' provarlo, in secondo luogo non e' una regola, e' solo una casualita'. Ne' si ritiene che sia legittimo rallentare i veicoli sopraggiungenti solo per un'infrazione di autovelox. In ogni caso, se crede puo' fare un tentativo di opposizione in tal senso: non c'e' differenza tra opporsi ad un verbale o ad un'ingiunzione prefettizia, e' uguale.
Il giudice di pace e' quello del luogo dov'e' avvenuto l'evento (Cantu').
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