Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

6 settembre 2000
Domanda 6 settembre 2000
Ho ricevuto un verbale di Lit. 242.400 per aver superato il limite consentito di oltre 10km/h e non oltre 40 km/h. L’accertamento della violazione e’ stato effettuato con l’apparecchiatura elettronica Autovelox mod 104/C2 senza la contestazione immediata della violazione amministrativa (cfr. sentenza III sezione della corte di cassazione (n.4010 del 3/4/2000.
Quesito: posso fare ricorso facendo riferimento a tale sentenza?
Da notare che la sentenza fa riferimento al modello autovelox 104/C quando sul mio verbale si parla del modello 104/C2. E' forse un altro modello che non da’ modo ai vigili di contestare la violazione? Il tutto e’ avvenuto sulla via Salaria al Km. 144 al di fuori di centri abitati e la mia velocita’ e’ risultata superiore di 23 km/h ovvero 83 km rispetto al limite di 60 (velocita’ netta accertata 73 km/h).

Risposta ADUC
C o C2 non importa: il ricorso puo' comunque essere tentato. Il risultato non e' scontato, ma elementi per poterlo tentare ce ne sono.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore; il ricorso e' pero' nullo nel caso in cui la persona ricorrente non si presentasse all’udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stesso.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, ritenuto indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi dentro l’area di operativita' dell’Ufficio del giudice di pace cui si e' presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' domiciliarsi presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull’eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l’udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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