Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

19 maggio 2004
Domanda 19 maggio 2004
Gentile ADUC vi prego di aiutarmi a risolvere il seguente problema che mi si e' creato di recente.
Il 4 settembre 2002, mentre partivo per le vacanze in Egitto, al Duty Free dell'aereoporto di Roma-Fiumicino, decidevo di acquistare una telecamera marca JVC. Mi veniva rilasciato lo scontrino da me custodito ai fini della garanzia. Circa 15 giorni fa', mi accorgevo che la mia telecamera aveva improvvisamente il monitor completamente oscurato. Ritenendo di rientrare nei termini stabiliti dal Decreto Legislativo n. 24 del 2/2/2004(attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo), pensavo che la garanzia per il mio prodotto regolarmente acquistato in Italia era ancora valida. Telefonavo al servizio clienti della JVC Italia per avere informazioni in merito alla riparazione e mi veniva detto che loro rispondevano della garanzia solo per un anno, successivamente a quel periodo era responsabile ai fini della garanzia esclusivamente il rivenditore.
Premesso che ho acquistato il prodotto nella zona franca dell'aeroporto e che non e' possibile rientrarvi per portare in riparazione la mia telecamera, vi chiedo di indicarmi come comportarmi per poter fare valere il mio diritto di utente, nel caso che la JVC Italia, sia obbligata a rispondere della garanzia per due anni e non solo per uno.
Ringrazio anticipatamente per in Vostro interessamento e porgo distinti saluti.
Vincenzo

Risposta ADUC
le confermiamo intanto che la legge da lei citata prevede che la garanzia di due anni venga rilasciata dal venditore per l'intero periodo. Quindi e' improprio dire che per il primo anno interviene il produttore e per il secondo il venditore. Diciamo che normalmente le garanzie dei produttori (disciplinate da un contratto) valgono per periodi inferiori ai due anni e percio' la garanzia di legge risulta integrativa. In teoria, la garanzia di un produttore puo' avere durata analoga a quella di legge o anche superiore. La differenza e' che una e' regolata da un contratto soggettivamente disciplinato dal produttore e l'altra e' disciplinata da una specifica legge. Quindi, per scegliere come meglio muoversi, e' opportuno per prima cosa visionare il contratto di garanzia del produttore e verificare la durata e le condizioni. Eventualmente, come alternativa (o valutandone come migliori le condizioni) potra' utilizzare quella di legge, contestando il vizio di produzione al venditore. A nostro avviso lei puo', in questo caso, rivolgersi al negozio duty free in quanto comunque presente sul territorio italiano ove questa legge vige. Per contestare, invii una raccomandata A/R contestando la presenza del vizio, dettando un termine di 15gg per la riparazione e minacciando, in difetto, di adire le vie legali. Successivamente, non ottenendo niente in tal modo, potra' rivolgersi al giudice di pace tentando, inizialmente, una conciliazione. Essendo trascorsi piu' di sei mesi dall'acquisto la presenza del vizio dovra' essere dimostrata. Puo' evitare, inizialmente, la perizia (anche perche' arrivando in giudizio il giudice potrebbe disporla) limitandosi ad una relazione scritta di un tecnico di fiducia, ma sappia che la prova e' a suo carico. Le riportiamo il link del testo della legge specificandole che si tratta del d.lgs.24/2002 (non 2004!)
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