Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 aprile 2004
Gentili Signori, Vorrei un Vs parere, e se positivo un Vs patrocinio, conoscendo costi e tempi, per la risoluzione di un problema di non riconosciuta Garanzia legale di anni 2 su auto Mitsubishi. Di seguito Vi riporto le lettere (4) fin qui' scambiate:
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Mia RR del 230204 Spettabile M. M. Automobili Italia S. r. l. Sede Legale. Via Giovanni da Udine, 45. 20156 Milano.
Spettabile M. M. Automobili Italia S. r. l.
Filiale di Roma. Via Carlo Emery 67 - Saxa Rubra. 00188 Roma.
Oggetto: Garanzia su automobile Mitsubishi CT9A CARISMA GT (Lancer Evolutio VII) Tg. xxxxx - Telaio xxxxxxx Io sottoscritto Alessio, residente in Roma, Vi significo quanto segue.
Premesso che:
- con contratto del 16 dicembre 2003 ho acquistato l'automobile in oggetto presso la filiale di Roma della Vostra Societa';
- l'automobile mi era stata proposta come "vettura a km 0", peraltro essendo stata immatricolata il 29/09/2003 (cioe' circa due mesi e mezzo prima).
- detto contratto, nonostante le mie riserve ampiamente espresse in quella sede, prevede una garanzia sull'automobile di solamente 1 (un) anno e tra l'altro usufruibile esclusivamente presso la filiale M. M. Automobili Italia S. r. l di Roma.
- il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 - artt.1519bis ss. codice civile (attuazione della direttiva 1999/44 "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo") prevede che, nel caso di acquisto di un bene mobile di consumo, il consumatore debba usufruire di una garanzia di durata pari a due anni dalla consegna del bene medesimo;
- pertanto, essendo stata l'automobile consegnata il 16/12/2003, la stessa deve essere garantita fino al 15/12/2005 dal momento che altrimenti verrei privato, del tutto ingiustificatamente, di una garanzia prevista per legge; - In via subordinata e qualora invece, a prescindere dal passaggio di proprieta' intervenuto successivamente, voleste far valere la data di immatricolazione del 29/09/2003, l'auto in oggetto deve essere garantita almeno fino al 28/09/2005, sempre secondo la garanzia prevista per legge ed alla quale non vedo ancora una volta i motivi per esserne privato.
Tutto cio' premesso, Vi comunico che intendo avvalermi dei diritti riconosciuti dal suddetto decreto legislativo e quindi della garanzia originaria della Casa per la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di consegna dell'automobile in oggetto o, in via subordinata dalla data di prima immatricolazione della stessa.
A tal fine, Vi richiedo dunque il rilascio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente di debita documentazione comprovante l'estensione della suddetta garanzia come prevista per legge.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine, mi riservo di agire nelle competenti sedi per l'accertamento dei miei diritti di consumatore. Con salvezza di ogni ulteriore diritto, facolta' ed azione.
Comunque certo di una Vostra fattiva collaborazione, invio distinti saluti Alessio, da Roma
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M. M. Automobili Italia srl Egregio Signor Alessio Oggetto: Mitsubishi Lancer Evolution VII targa n. xxxxx
Egregio Signor, riscontriamo, anche in nome e per conto della nostra Filiale di Roma, il contenuto della Sua raccomandata R. R. del 23.02.2004 il quale e' stato oggetto della nostra migliore attenzione, in merito allo stesso dobbiamo comunque formulare le considerazioni che seguono.
Per quanto concerne la garanzia legale da Lei invocata negli artt. 1519 bis e segg. del C. C., Le sara' certamente noto il fatto che essa norma prevede, a seconda che ci trovi di fronte ad una vendita di beni di consumo nuovi od usati, un'efficacia temporale della garanzia legale differente.
Mutatis verbis, avendo Lei acquistato un veicolo usato (e cio' risulta incontrovertibilmente dalla proposta di acquisto di veicolo USATO da lei sottoscritta in data 04.12.2003) la norma prevede il fatto che il venditore possa limitare, con il consenso espresso del consumatore, la durata della garanzia legale ad un anno di tempo. Come rammentera' Lei ha espressamente accettato, mediante opportuna sottoscrizione, una tale condizione espressa.
Essendo, conclusivamente, questa la realta' dei fatti, non possiamo che respingere la Sua richiesta di estensione del periodo di garanzia essendo le contestazioni mosseci prive di pregio e di fondamento sia logico che giuridico.
Voglia gradire i nostri migliori saluti.
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Mia:
Spettabile.
M. M. Automobili Italia S. r. l.
Sede Legale.
Att, U. Lo Schiavo.
Via Giovanni da Udine, 45.
20156 Milano.
Oggetto:: Garanzia su automobile Mitsubishi CT9A CARISMA GT (Lancer Evolution VII) Tg. xxxx - Telaio xxxxxx Rife: 1) Ns AR del 23/02/2004 2) Vs risposta UL 173/04 del 08/03/2004 Facendo seguito alla Vs a Rife 2 e' evidente, ma incomprensibile, il Vs rifiuto al rispetto:
a) del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 - artt.1519bis ss. codice civile (attuazione della direttiva 1999/44 "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo")
b) della obbligatoria garanzia ufficiale della casa automobilistica spettante al primo acquirente pari a 24 mesi e all' automatica estensione a chi subentra nella proprieta' dell'auto "usata "(a Km 0??) Quindi, l'auto in oggetto risulta venduta a primo acquirente in data 29/09/2003 e la garanzia della casa, per legge, deve coprire l'auto, indipendentemente da chi ne e' proprietario, fino alle ore 24 del 28/09/2005.
Ripeto quanto gia' scritto al Rife 1: - con contratto del 16 dicembre 2003 ho acquistato l'automobile in oggetto presso la filiale di Roma della Vostra Societa'; - detto contratto, nonostante le mie riserve ampiamente espresse in quella sede, prevede una garanzia sull'automobile di solamente 1 (un) anno e tra l'altro usufruibile esclusivamente presso la filiale M. M. Automobili Italia S. r. l di Roma.
Da quanto sopra e' evidente che il mio consenso e' stato ottenuto con clausola vessatoria e a me illegalmente sfavorevole e quindi e' nullo all'origine.
Tutto cio' premesso, Vi riconfermo che intendo avvalermi dei diritti riconosciuti e quindi della garanzia originaria della Casa per la durata di 2 (due) anni con termine 28/09/2005 A tal fine, Vi richiedo dunque il rilascio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente di debita documentazione comprovante l'estensione della suddetta garanzia come prevista per legge.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine, mi riservo di agire nelle competenti sedi per l'accertamento dei miei diritti. Con salvezza di ogni ulteriore diritto, facolta' ed azione.
Confidando in una Vostra fattiva collaborazione, invio distinti saluti.
Risposta del 26/03/04 (ricev il 15/04/04 M. M. Automobili Italia srl.
MITSUBISHI Raccomandata Egregio Signor.
Milano 26 marzo 2004 Ul 227.04 Oggetto: Mitsubishi Lancer Evolution VII targa n. xxxxxx
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Egregio Signor, ci riferiamo al contenuto della Sua del 15.03.2004 in merito al quale riteniamo che da parte Sua non sia stata correttamente interpretato il disposto degli artt. 1519bisesegg. del C. C.
Essa normativa all'art. 1519 octies 2° co. prevede che: "... nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'art. 1519 sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno... ": nel caso di specie, trovandoci noi di fronte ad un bene usato (Lei infatti non e' il primo proprietario ed ha addirittura acquistato la vettura da colui che non era un consumatore, ma un professionista che non gode dei benefici della nota legge), si e' applicata tale norma correttamente e con il totale e piu' ampio consenso da parte Sua che ha sottoscritto la clausola di accettazione della garanzia di un anno.
Non avendo Lei, pertanto, prodotto alcuna valida motivazione a sostegno delle proprie argomentazioni, essendo di palmare evidenza il fatto che da parte nostra siano state rispettate le piu' elementari norme poste a tutela del consumatore, non possiamo che confermare le conclusioni contenute nella nostra precedente del 08.03.2004, respingendo ogni sua richiesta in quanto infondata.
Voglia gradire i nostri migliori saluti.
M. M. Automobili Italia srl U. Lo Schiavo Responsabile Assistenza.
Grazie per l'attenzione.
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Mia RR del 230204 Spettabile M. M. Automobili Italia S. r. l. Sede Legale. Via Giovanni da Udine, 45. 20156 Milano.
Spettabile M. M. Automobili Italia S. r. l.
Filiale di Roma. Via Carlo Emery 67 - Saxa Rubra. 00188 Roma.
Oggetto: Garanzia su automobile Mitsubishi CT9A CARISMA GT (Lancer Evolutio VII) Tg. xxxxx - Telaio xxxxxxx Io sottoscritto Alessio, residente in Roma, Vi significo quanto segue.
Premesso che:
- con contratto del 16 dicembre 2003 ho acquistato l'automobile in oggetto presso la filiale di Roma della Vostra Societa';
- l'automobile mi era stata proposta come "vettura a km 0", peraltro essendo stata immatricolata il 29/09/2003 (cioe' circa due mesi e mezzo prima).
- detto contratto, nonostante le mie riserve ampiamente espresse in quella sede, prevede una garanzia sull'automobile di solamente 1 (un) anno e tra l'altro usufruibile esclusivamente presso la filiale M. M. Automobili Italia S. r. l di Roma.
- il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 - artt.1519bis ss. codice civile (attuazione della direttiva 1999/44 "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo") prevede che, nel caso di acquisto di un bene mobile di consumo, il consumatore debba usufruire di una garanzia di durata pari a due anni dalla consegna del bene medesimo;
- pertanto, essendo stata l'automobile consegnata il 16/12/2003, la stessa deve essere garantita fino al 15/12/2005 dal momento che altrimenti verrei privato, del tutto ingiustificatamente, di una garanzia prevista per legge; - In via subordinata e qualora invece, a prescindere dal passaggio di proprieta' intervenuto successivamente, voleste far valere la data di immatricolazione del 29/09/2003, l'auto in oggetto deve essere garantita almeno fino al 28/09/2005, sempre secondo la garanzia prevista per legge ed alla quale non vedo ancora una volta i motivi per esserne privato.
Tutto cio' premesso, Vi comunico che intendo avvalermi dei diritti riconosciuti dal suddetto decreto legislativo e quindi della garanzia originaria della Casa per la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di consegna dell'automobile in oggetto o, in via subordinata dalla data di prima immatricolazione della stessa.
A tal fine, Vi richiedo dunque il rilascio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente di debita documentazione comprovante l'estensione della suddetta garanzia come prevista per legge.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine, mi riservo di agire nelle competenti sedi per l'accertamento dei miei diritti di consumatore. Con salvezza di ogni ulteriore diritto, facolta' ed azione.
Comunque certo di una Vostra fattiva collaborazione, invio distinti saluti Alessio, da Roma
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M. M. Automobili Italia srl Egregio Signor Alessio Oggetto: Mitsubishi Lancer Evolution VII targa n. xxxxx
Egregio Signor, riscontriamo, anche in nome e per conto della nostra Filiale di Roma, il contenuto della Sua raccomandata R. R. del 23.02.2004 il quale e' stato oggetto della nostra migliore attenzione, in merito allo stesso dobbiamo comunque formulare le considerazioni che seguono.
Per quanto concerne la garanzia legale da Lei invocata negli artt. 1519 bis e segg. del C. C., Le sara' certamente noto il fatto che essa norma prevede, a seconda che ci trovi di fronte ad una vendita di beni di consumo nuovi od usati, un'efficacia temporale della garanzia legale differente.
Mutatis verbis, avendo Lei acquistato un veicolo usato (e cio' risulta incontrovertibilmente dalla proposta di acquisto di veicolo USATO da lei sottoscritta in data 04.12.2003) la norma prevede il fatto che il venditore possa limitare, con il consenso espresso del consumatore, la durata della garanzia legale ad un anno di tempo. Come rammentera' Lei ha espressamente accettato, mediante opportuna sottoscrizione, una tale condizione espressa.
Essendo, conclusivamente, questa la realta' dei fatti, non possiamo che respingere la Sua richiesta di estensione del periodo di garanzia essendo le contestazioni mosseci prive di pregio e di fondamento sia logico che giuridico.
Voglia gradire i nostri migliori saluti.
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Mia:
Spettabile.
M. M. Automobili Italia S. r. l.
Sede Legale.
Att, U. Lo Schiavo.
Via Giovanni da Udine, 45.
20156 Milano.
Oggetto:: Garanzia su automobile Mitsubishi CT9A CARISMA GT (Lancer Evolution VII) Tg. xxxx - Telaio xxxxxx Rife: 1) Ns AR del 23/02/2004 2) Vs risposta UL 173/04 del 08/03/2004 Facendo seguito alla Vs a Rife 2 e' evidente, ma incomprensibile, il Vs rifiuto al rispetto:
a) del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 - artt.1519bis ss. codice civile (attuazione della direttiva 1999/44 "su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo")
b) della obbligatoria garanzia ufficiale della casa automobilistica spettante al primo acquirente pari a 24 mesi e all' automatica estensione a chi subentra nella proprieta' dell'auto "usata "(a Km 0??) Quindi, l'auto in oggetto risulta venduta a primo acquirente in data 29/09/2003 e la garanzia della casa, per legge, deve coprire l'auto, indipendentemente da chi ne e' proprietario, fino alle ore 24 del 28/09/2005.
Ripeto quanto gia' scritto al Rife 1: - con contratto del 16 dicembre 2003 ho acquistato l'automobile in oggetto presso la filiale di Roma della Vostra Societa'; - detto contratto, nonostante le mie riserve ampiamente espresse in quella sede, prevede una garanzia sull'automobile di solamente 1 (un) anno e tra l'altro usufruibile esclusivamente presso la filiale M. M. Automobili Italia S. r. l di Roma.
Da quanto sopra e' evidente che il mio consenso e' stato ottenuto con clausola vessatoria e a me illegalmente sfavorevole e quindi e' nullo all'origine.
Tutto cio' premesso, Vi riconfermo che intendo avvalermi dei diritti riconosciuti e quindi della garanzia originaria della Casa per la durata di 2 (due) anni con termine 28/09/2005 A tal fine, Vi richiedo dunque il rilascio entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente di debita documentazione comprovante l'estensione della suddetta garanzia come prevista per legge.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine, mi riservo di agire nelle competenti sedi per l'accertamento dei miei diritti. Con salvezza di ogni ulteriore diritto, facolta' ed azione.
Confidando in una Vostra fattiva collaborazione, invio distinti saluti.
Risposta del 26/03/04 (ricev il 15/04/04 M. M. Automobili Italia srl.
MITSUBISHI Raccomandata Egregio Signor.
Milano 26 marzo 2004 Ul 227.04 Oggetto: Mitsubishi Lancer Evolution VII targa n. xxxxxx
----
Egregio Signor, ci riferiamo al contenuto della Sua del 15.03.2004 in merito al quale riteniamo che da parte Sua non sia stata correttamente interpretato il disposto degli artt. 1519bisesegg. del C. C.
Essa normativa all'art. 1519 octies 2° co. prevede che: "... nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'art. 1519 sexies, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno... ": nel caso di specie, trovandoci noi di fronte ad un bene usato (Lei infatti non e' il primo proprietario ed ha addirittura acquistato la vettura da colui che non era un consumatore, ma un professionista che non gode dei benefici della nota legge), si e' applicata tale norma correttamente e con il totale e piu' ampio consenso da parte Sua che ha sottoscritto la clausola di accettazione della garanzia di un anno.
Non avendo Lei, pertanto, prodotto alcuna valida motivazione a sostegno delle proprie argomentazioni, essendo di palmare evidenza il fatto che da parte nostra siano state rispettate le piu' elementari norme poste a tutela del consumatore, non possiamo che confermare le conclusioni contenute nella nostra precedente del 08.03.2004, respingendo ogni sua richiesta in quanto infondata.
Voglia gradire i nostri migliori saluti.
M. M. Automobili Italia srl U. Lo Schiavo Responsabile Assistenza.
Grazie per l'attenzione.
Risposta ADUC
su Roma abbiamo dei legali convenzionati, in ogni caso sono comunque avvocati (da contattare direttamente in quanto il rapporto e' diretto): in casi privati, non si configura mai la possibilita' di un intervento da parte dell'associazione in quanto tale.
Le ricordiamo tuttavia che sull'usato puo' esserci la garanzia contrattuale limitata ad un anno. Poiche' cita la legge, ci pare strano che non abbia letto questo riferimento: pertanto la invitiamo -se abbiamo mal compreso qualcosa, non riuscendo di conseguenza ad identificare i termini del problema- che abbia fraiteso la normativa. Ci pare infatti palese che abbia stavolta ragione la controparte.
Questo per quanto concerne la garanzia di legge. Per quanto riguarda invece la garanzia contrattuale decorrente dal 29/9, occorrerebbe verificarne i termini originari, per sapere se le sia o meno possibile farla valere -stavolta NON nei confronti del venditore ma dell'importatore anche se lei non e' il titolare originario, essendovi subentrato. A meno che non vi siano specifiche limitazioni sul contratto, tale garanzia puo' essere fatta valere sull'importatore, a meno che il contratto di acquisto non riportasse delle limitazioni specifiche anche in questo senso: cosa che tuttavia non crediamo in quanto ci pare di capire che la limitazione contrattuale riguardi meramente l'obbligazione del venditore (ossia il soggetto interessato dalla garanzia contrattuale).
Le ricordiamo tuttavia che sull'usato puo' esserci la garanzia contrattuale limitata ad un anno. Poiche' cita la legge, ci pare strano che non abbia letto questo riferimento: pertanto la invitiamo -se abbiamo mal compreso qualcosa, non riuscendo di conseguenza ad identificare i termini del problema- che abbia fraiteso la normativa. Ci pare infatti palese che abbia stavolta ragione la controparte.
Questo per quanto concerne la garanzia di legge. Per quanto riguarda invece la garanzia contrattuale decorrente dal 29/9, occorrerebbe verificarne i termini originari, per sapere se le sia o meno possibile farla valere -stavolta NON nei confronti del venditore ma dell'importatore anche se lei non e' il titolare originario, essendovi subentrato. A meno che non vi siano specifiche limitazioni sul contratto, tale garanzia puo' essere fatta valere sull'importatore, a meno che il contratto di acquisto non riportasse delle limitazioni specifiche anche in questo senso: cosa che tuttavia non crediamo in quanto ci pare di capire che la limitazione contrattuale riguardi meramente l'obbligazione del venditore (ossia il soggetto interessato dalla garanzia contrattuale).
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