Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 novembre 2003
Ho gia' approfittato delle vostre competenze per problemi condominiali ed oggi torno a richiedere un vostro intervento sapendo che esso e' determinante nelle nostre discussioni condominiali. Ed ecco i fatti.
Durante un'assemblea straordinaria condominiale, in seconda convocazione, e' stata regolarmente deliberata l'apertura di un passaggio carrabile tra due piazzali interni del condominio, tagliando parte di un percorso rialzato pedonale e due aiuole con arbusti e alberelli.
Tale decisione non e' stata considerata un'innovazione, bensi' un miglioramento dell'uso della cosa comune per cui si e' votato, favorevolmente, con la semplice maggioranza dei condomini (sia per numero che per millesimali).
L'odg della suddetta assemblea riportava testualmente:
"1 - Sistemazione strada di collegamento tra i due cancelli"(degli ingressi dei due piazzali).
Orbene, un condomino ha minacciato di ricorrere in giudizio ritenendo nulla tale delibera in quanto non si poteva parlare di "sistemazione" per una strada che ancora non esisteva... Da qui la nullita' dell'assemblea!
Se i requisiti essenziali di una delibera sono:
- regolare convocazione dell'assemblea;
- regolare costituzione;
- maggioranza sufficiente per le singole delibere;
- oggetto che sia possibile, lecito, che non costituisca innovazione pregiudizievole, che non leda i diritti di ciascun condomino o di terzi, e se e' vero che tali requisiti sono tutti presenti nella suddetta delibera, cosa si puo' opporre a tale ragionamento capzioso?
Esso ha suscitato timori e incertezze in moltissimi condomini che si sono ritratti di fronte ad un possibile ricorso legale, tanto da spingerli a non insistere nell'applicazione della delibera, rinunciando, pertanto, ad un miglior uso delle parti comuni!
Se non ho torto, aiutatemi a convincerli della liceita' della delibera, indicatemi gli strumenti che potrei usare per farla eseguire.
Grazie per la vostra attenzione, un cordiale saluto ed un augurio di buon lavoro
Durante un'assemblea straordinaria condominiale, in seconda convocazione, e' stata regolarmente deliberata l'apertura di un passaggio carrabile tra due piazzali interni del condominio, tagliando parte di un percorso rialzato pedonale e due aiuole con arbusti e alberelli.
Tale decisione non e' stata considerata un'innovazione, bensi' un miglioramento dell'uso della cosa comune per cui si e' votato, favorevolmente, con la semplice maggioranza dei condomini (sia per numero che per millesimali).
L'odg della suddetta assemblea riportava testualmente:
"1 - Sistemazione strada di collegamento tra i due cancelli"(degli ingressi dei due piazzali).
Orbene, un condomino ha minacciato di ricorrere in giudizio ritenendo nulla tale delibera in quanto non si poteva parlare di "sistemazione" per una strada che ancora non esisteva... Da qui la nullita' dell'assemblea!
Se i requisiti essenziali di una delibera sono:
- regolare convocazione dell'assemblea;
- regolare costituzione;
- maggioranza sufficiente per le singole delibere;
- oggetto che sia possibile, lecito, che non costituisca innovazione pregiudizievole, che non leda i diritti di ciascun condomino o di terzi, e se e' vero che tali requisiti sono tutti presenti nella suddetta delibera, cosa si puo' opporre a tale ragionamento capzioso?
Esso ha suscitato timori e incertezze in moltissimi condomini che si sono ritratti di fronte ad un possibile ricorso legale, tanto da spingerli a non insistere nell'applicazione della delibera, rinunciando, pertanto, ad un miglior uso delle parti comuni!
Se non ho torto, aiutatemi a convincerli della liceita' della delibera, indicatemi gli strumenti che potrei usare per farla eseguire.
Grazie per la vostra attenzione, un cordiale saluto ed un augurio di buon lavoro
Risposta ADUC
probabilmente, si e' espresso male il condomino: non intendeva dire che la delibera fosse nulla, ma che potesse essere giudizialmente annullabile se si raggiungesse la prova del fatto che si tratti d'innovazione: in quanto la delibera presa con una maggioranza inadeguata ed insufficiente puo' essere -semplicemente- invalidata di per se stessa, anche se l'assemblea fosse regolarissima.
Pertanto, il punto e' se si possa parlare d'innovazione o di manutenzione straordinaria.
Provi a sentire un parere in merito dalle associazioni specifiche (Confedilizia, Uppi, Confappi, etc..) in quanto a nostro avviso si puo' parlare d'innovazione.
Pertanto, il punto e' se si possa parlare d'innovazione o di manutenzione straordinaria.
Provi a sentire un parere in merito dalle associazioni specifiche (Confedilizia, Uppi, Confappi, etc..) in quanto a nostro avviso si puo' parlare d'innovazione.
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