Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
14 giugno 2003
Spett. le ADUC Mi e' stata recapitata una contravvenzione al cds per la presunta mancata esposizione del disco orario (che invece e' accanto al cedolino dell'assicurazione) in un parcheggio di Roma che consente la sosta al massimo per un'ora. Credo che non sia dimostrabile da me l'effettiva esistenza del disco stesso al momento dell'accertamento, ma, posso intentare un ricorso al GdP essendo i cartelli di divieto sprovvisti sul retro, dell'ordinanza relativa che dovrebbe autorizzarli? Ed inoltre nel verbale dei vigili, risulta che posso fare ricorso al GdP entro 60 giorni (invece che 30). Questa e' palesemente un'informazione errata che rischierebbe di rendere inoperabile il suddetto ricorso, impedendomi quindi di potermi difendere.
Distinti saluti.
Distinti saluti.
Risposta ADUC
puo' provare a contestare la mancanza dell'indicazione relativa all'ordinanza (art 45 CdS e 77 Reg. CdS). Per quanto concerne l'indicazione in merito ai termini del ricorso, il problema e' che ci sono delle sentenze (che si consiglia pero' di NON seguire) di Cassazione che ritengono valido anche detto termine per analogia a quello Prefettizio -pertanto, in caso l'indicazione fosse sull'atto, potrebbe ritenersi applicabile: in ogni caso, il problema puo' essere posto).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga). In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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