Lunedì 8 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

5 giugno 2003
Domanda 5 giugno 2003
Cara ADUC chiedo il Vostro consiglio su come comportarmi a seguito di una situazione creata per la disdetta dell'utilizzo di un deposito di (bombolone) GPL dato in comodato dalla Societa' A e conseguente fornitura di GPL.
Nel giugno del 1995 ho stipulato un contratto per la fornitura di GPL ed uso in comodato del bombolone, di validita' 3 anni con rinnovo automatico per ugual periodo in caso di mancata disdetta entro 6 mesi dalla scadenza.
Nell'agosto del 1998 per adeguare il contratto al D. lgs n°32 del 11-02-98, art. 10, la Societa' A mi ha inviato una lettera dove afferma di adeguare i contratti a quanto disposto nella citata norma " inoltre ad integrazione del contratto si riconosce all'utente la facolta', da esercitare con un preavviso di almeno 3 mesi dalla scadenza del contratto, di domandare l'acquisto o la locazione del serbatoio, secondo i prezzi e le modalita' di cui al terzo comma del citato art. 10.
La comunicazione segue: b) Per effetto dell'art.10, 2° comma del citato decreto legislativo, il contratto, con le modifiche e le integrazioni sopra descritte, conservera' la sua efficacia, limitatamente alla data del 19 marzo 2001.
A tale scadenza il predetto contratto cessera' inderogabilmente ogni suo effetto, senza alcun obbligo di disdetta, fermo restando la reciproca facolta' di stipulare un nuovo contatto di fornitura del prodotto e di utilizzo del serbatoio in base alla nuova normativa. Peraltro ancor prima di tale scadenza, l'Azienda e' disponibile per la stipulazione di un nuovo contratto in conformita' ai nuovi criteri dettati dall'art. 10 del citato decreto legislativo, previa revoca consensuale del contratto in corso.
Questa la storia dei documenti scritti in mio possesso relativi al rapporto con la Societa' A.
Ora mi trovo in questa situazione: Dopo avere ricevuto proposte alternative a prezzi migliori, ho contattato una nuova Societa' B, la quale afferma che non e' necessario da parte mia alcun preavviso e disdetta, si incarica di effettuare tutte le operazioni necessarie per la sostituzione del bombolone, compresa la lettera di richiesta ritiro del bombolone dalle Societa' A.
Lo scorso 7-5-2003 viene effettuata la rimozione del bombolone della Societa' A e posizionato in luogo facilmente accessibile per il ritiro a loro spese ed inviata la lettera di richiesta del ritiro.
Nei giorni successivi ho ricevuto una lettera da parte della Societa' A con la quale si riserva il diritto di effettuare il ritiro a mie spese del bombolone e di far valere i propri diritti in quanto ho rimosso il bombolone. Non menzionano chiaramente se ho mancato ad un preciso articolo di legge o di contratto.
La Societa' B da me interpellata sul contenuto della lettera, afferma che e' una prassi normale della Societa' B comportasi in questo modo, di non dare corso ad alcuna azione e risposta, e di tenerla informata in caso di ulteriori comunicazioni.
Che cosa mi consigliate? E' corretto il modo di agire della Societa' A? Oppure mi devo fidare della Societa' B?
Vi ringrazio anticipatamente per la Vs. attenzione.

Risposta ADUC
non e' chiaro: dal 2001 ad oggi lei ha continuato ad usufruire del servizio della societa' A? Pertanto, indipendentemente dalla cessazione preannunciata, il rapporto e' continuato? Allora, la disdetta sarebbe dovuta nei termini preannunciati. Tuttavia, in caso, e solo in caso mancasse un nuovo contratto dopo il 2001, potrebbe provare a sostenere che il preavviso non e' necessario in quanto non contrattualmente accordato: pero', almeno la disdetta ci vuole -non la doveva fare la societa' B in sua vece, ma lei- e comunque pare scorretto che la rimozione del bombolone sia avvenuta da parte di terzi e non del proprietario A.
Conseguentemente, ci pare che il comportamento di B sia stato scorretto. In ogni caso, avendoci riportato le comunicazioni relative al pregresso ma nulla in merito alla situazione attuale, non sappiamo cosa possano prevedere i contratti. Il linea generale e secondo i principi generali, in ogni caso, riteniamo che A abbia titolo di contestare.
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