Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 aprile 2003
Con la legge 6 agosto 1990 n 223, art 27, 2 comma veniva stabilito che "Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o piu' apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora".
Con circolare del Ministero delle Finanze, ex Direzione Tasse dell'8.3.1991 n 15, parte 1 ultimo cpv, in via interpretativa, il Ministero si esprimeva " Al riguardo si chiarisce che - come e' corrente interpretazione in materia di radiodiffusioni - per medesimo soggetto s'intende tanto il titolare dell'abbonamento quanto uno dei componenti del di lui nucleo familiare anagraficamente inteso, e per residenza o dimora una qualsiasi abitazione di uno dei soggetti anzidetti".
Non trovando alcuna definizione di "nucleo familiare" nella stessa legge, in via interpretativa devo ricercare per analogia una definizione in altre norme.
Non trovandola nelle norme sull'Anagrafe dei Comuni, ritrovo che gli artt. 159 e 177 del codice civile mi danno una definizione per la quale i beni della famiglia sono di entrambi i coniugi. Siccome la debenza del tributo, e' data dal possesso del televisore, devo ritenere che per effetto della comunione dei beni dei coniugi, il televisore appartenga ad entrambi e quindi il relativo obbligo tributario del pagamento del canone ricada sempre sui coniugi.
Di conseguenza ritengo che la titolarita' di due distinte posizioni con L'agenzia delle entrate di Torino Sportello Abbonamenti TV, non sia dovuta stante il divieto di doppie imposizioni, principio generale applicabile anche a questa fattispecie.
Siccome ho trovato una Vostra risposta discordante (4/4/2003) al riguardo, con riferimento ad una definizione di nucleo familiare ancorato all'anagrafe ma senza alcun supporto normativo od interpretativo, Vi sarei grato se mi chiariste se
1) ci sono altre norme, circolari o sentenze che smentiscono o confermano l'obbligo dei coniugi al pagamento del canone di abbonamento TV, singolarmente quando risiedono in luoghi diversi;
2) Se ci fosse l'obbligo di pagare, dove rintracciare la nozione di "nucleo familiare"; Grazie per l'attenzione e distinti saluti
Con circolare del Ministero delle Finanze, ex Direzione Tasse dell'8.3.1991 n 15, parte 1 ultimo cpv, in via interpretativa, il Ministero si esprimeva " Al riguardo si chiarisce che - come e' corrente interpretazione in materia di radiodiffusioni - per medesimo soggetto s'intende tanto il titolare dell'abbonamento quanto uno dei componenti del di lui nucleo familiare anagraficamente inteso, e per residenza o dimora una qualsiasi abitazione di uno dei soggetti anzidetti".
Non trovando alcuna definizione di "nucleo familiare" nella stessa legge, in via interpretativa devo ricercare per analogia una definizione in altre norme.
Non trovandola nelle norme sull'Anagrafe dei Comuni, ritrovo che gli artt. 159 e 177 del codice civile mi danno una definizione per la quale i beni della famiglia sono di entrambi i coniugi. Siccome la debenza del tributo, e' data dal possesso del televisore, devo ritenere che per effetto della comunione dei beni dei coniugi, il televisore appartenga ad entrambi e quindi il relativo obbligo tributario del pagamento del canone ricada sempre sui coniugi.
Di conseguenza ritengo che la titolarita' di due distinte posizioni con L'agenzia delle entrate di Torino Sportello Abbonamenti TV, non sia dovuta stante il divieto di doppie imposizioni, principio generale applicabile anche a questa fattispecie.
Siccome ho trovato una Vostra risposta discordante (4/4/2003) al riguardo, con riferimento ad una definizione di nucleo familiare ancorato all'anagrafe ma senza alcun supporto normativo od interpretativo, Vi sarei grato se mi chiariste se
1) ci sono altre norme, circolari o sentenze che smentiscono o confermano l'obbligo dei coniugi al pagamento del canone di abbonamento TV, singolarmente quando risiedono in luoghi diversi;
2) Se ci fosse l'obbligo di pagare, dove rintracciare la nozione di "nucleo familiare"; Grazie per l'attenzione e distinti saluti
Risposta ADUC
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