Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
27 marzo 2003
Viaggiando in Camper su di un rettilineo con limite di velocita' di 50 km/h sono stato fermato da una pattuglia della polizia stradale (ferma nel lato opposto della strada) e mi hanno contestato l'eccesso di velocita'.
Ma in base a cosa hanno verificato il mio eccesso di velocita' se non erano in possesso di nessun autovelox?
Posso fare ricorso?
Il verbale riporta: "Ha violato le norme di cui all'art. 141/ 3-8 perche' circolava alla guida del autocaravan di cui sopra ad una velocita' visibilmente elevata per le condizioni della strada in ore notturne ed in presenza di intersezioni a raso"
Ma in base a cosa hanno verificato il mio eccesso di velocita' se non erano in possesso di nessun autovelox?
Posso fare ricorso?
Il verbale riporta: "Ha violato le norme di cui all'art. 141/ 3-8 perche' circolava alla guida del autocaravan di cui sopra ad una velocita' visibilmente elevata per le condizioni della strada in ore notturne ed in presenza di intersezioni a raso"
Risposta ADUC
l'opposizione puo' presentarla: sara' poi il giudice a valutare l'opportunita' dell'impressione riportata dagli agenti (anche adducendo, a conferma, l'immediato fermo che e' stato loro possible operare).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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