Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 marzo 2003
Il giorno 30/12/2002, percorrendo una strada nel territorio del comune di SERRAVALLE DEL CHIENTI, mi e' stata rilevata a mezzo autovelox 104/C2 una infrazione del limite di velocita' imposto di 50 Km/h. Secondo il rilievo io percorrevo a 69 Km/h.
Nel verbale si precisa che la contestazione immediata non e' stata effettuata perche' l'accertamento e' avvenuto in tratto di strada individuato dal Prefetto di macerata con Decreto n.7880 sett.2° del 05/11/2002 ai sensi dell'art. 4 del D. L. n. 121/2002 convertito e modificato dalla Legge n. 168/2002.
La legge non prevede l'obbligo da parte delle forze di polizia di contestare subito la trasgressione?
Ho qualche speranza, ricorrendo al giudice di pace di vedermi tolta la multa?
E' vero che anche per ricorrere al giudice di pace occorre nominare un avvocato difensore?
Grazie
Nel verbale si precisa che la contestazione immediata non e' stata effettuata perche' l'accertamento e' avvenuto in tratto di strada individuato dal Prefetto di macerata con Decreto n.7880 sett.2° del 05/11/2002 ai sensi dell'art. 4 del D. L. n. 121/2002 convertito e modificato dalla Legge n. 168/2002.
La legge non prevede l'obbligo da parte delle forze di polizia di contestare subito la trasgressione?
Ho qualche speranza, ricorrendo al giudice di pace di vedermi tolta la multa?
E' vero che anche per ricorrere al giudice di pace occorre nominare un avvocato difensore?
Grazie
Risposta ADUC
la nuova normativa no: prevede che sulle strade individuate dal Prefetto e' possibile omettere il fermo. Di conseguenza, non ci sarebbero gli estremi per una contestazione (non servirebbe, comunque, avvalersi di un legale).
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