Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 marzo 2003
Gentile, In data 21 Febbraio 2003 sono stato fermato da una pattuglia della polizia municipale in un centro abitato. Il vigile mi contestava (con mia notevole sorpresa) di stare transitando in centro abitato a 93 km orari (velocita' rilevata tramite apparecchiatura telelaser LTI 20.20). Tale agente procedeva quindi a comminarmi una sanzione di 137, 55 euro.
Non essendoci prova che la velocita' rilevata dal laser fosse quella del mio veicolo, in quanto l'agente non mi ha lasciato guardare il display dello strumento, e non essendo stato emesso alcun scontrino dall'apparecchiatura misuratrice, mi chiedo se vi siano gli estremi per contestare questa multa, essendoci anche una sentenza del 01.03.2002 del Giudice di Pace di Borgomanero al riguardo. Distinti saluti
Non essendoci prova che la velocita' rilevata dal laser fosse quella del mio veicolo, in quanto l'agente non mi ha lasciato guardare il display dello strumento, e non essendo stato emesso alcun scontrino dall'apparecchiatura misuratrice, mi chiedo se vi siano gli estremi per contestare questa multa, essendoci anche una sentenza del 01.03.2002 del Giudice di Pace di Borgomanero al riguardo. Distinti saluti
Risposta ADUC
potrebbe provare a contestare il tipo di rilievo, in quanto il Telelaser rende necessario l'intervento fattivo dell'agente nel momento dell'identificazione del trasgressore (e conseguentemente, potrebbe essere stata errata l'identificazione).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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