Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
23 febbraio 2003
Cara ADUC nel marzo del 2002, al fine di aggiornare il mio computer, ho acquistato alcuni nuovi componenti da un tecnico di mia fiducia che li ha installati.
Tutto andava a meraviglia quando, nel dicembre dello stesso anno improvvisamente, mentre navigavo in internet, il PC smetteva di funzionare.
Il giorno dopo ho porto il computer dal tecnico per farlo controllare e lui, dopo alcuni tentativi, ha scopre che il problema era causato dalla scheda grafica, una Videa Gforce3 Ti 200 128Mb.
Molto gentilmente il tecnico mi ha messo a disposizione una scheda grafica muletto (senza PC non si puo' stare!!!!!) e mi ha detto che avrebbe mandato la scheda al fornitore per la riparazione o eventualmente per la sostituzione; mi ha avvertito pero' che ci sarebbe voluto forse piu' di un mese per avere notizie.
Preciso che la suddetta scheda nella fattura era segnata a 179 euro.
Circa 15 giorni fa, senza preavviso, il fornitore ha spedisce al tecnico 2 schede video nVidea Gforce 2 Mx 32Mb (componenti oramai quasi obsoleti) come sostitute alla mia scheda, comunicando che questa non poteva essere riparata ne tanto meno sostituita in quanto non in magazzino.
Il tecnico, dopo essersi fatto una risata (non capiva come il fornitore pensasse che si potessero utilizzare contemporaneamente quelle due schede), d'accordo con me ha rimandato indietro le due schede e ha proposto al fornitore di sostituire la mia con una di prestazioni analoghe o superiori; in questo ultimo caso se ci fosse stata una piccola differenza di prezzo, io l'avrei corrisposta.
2 giorni fa e' arrivato un fax dal fornitore dal quale si evinceva che mi avrebbero sostituito la scheda con una nVidea Gforce4 Ti4200 128Mb a patto che io corrispondessi la cifra di ben 110 euro. La Gforce4 Ti4200 128Mb si trova attualmente sul loro listino a 144 euro!!!!
Le mie domande sono queste:
- Puo' il fornitore decidere di valutare la mia scheda solo 34 euro (nb. nella contrattazione avvenuta telefonicamente dopo l'arrivo del fax l'operatrice scendeva a 90 euro in luogo dei 110 euro)?
- Posso io chiedere la risoluzione del contratto?
- In caso positivo, ho diritto al risarcimento dell'intero prezzo della scheda (179 euro) oppure deve essere valutato anche l'uso?
Di seguito riporto le norme sulla garanzia trovate sul sito del fornitore:
6 - Garanzia del fabbricante e/o titolare del software
6.1. Le parti riconoscono che XXXX XXXXXXSpA e' esclusivamente un commerciante di prodotti fabbricati da terzi; pertanto, la garanzia relativa al buon funzionamento dei prodotti consegnati da XXXX XXXXXXSpA e' limitata a quella concessa dal fabbricante e/o titolare del software.
6.2. Se e solo nella misura in cui, cio' sia previsto dalla garanzia del fabbricante e/o titolare del software del prodotto commercializzato da XXXX XXXXXXSpA, in caso di accertati difetti materiali del prodotto XXXX XXXXXXSpA provvedera' alla sostituzione dei componenti difettosi. La validita' di quest'ultima garanzia e' tuttavia strettamente subordinata all'esatto utilizzo del prodotto fornito come specificato nei cataloghi, avvertenze e libretti d'istruzioni messi a disposizione dell'utente.
6.3. I reclami inerenti i prodotti consegnati da XXXX XXXXXXSpA al Cliente devono pervenire per fax, e-mail o per lettera raccomandata al reparto Marketing entro 8 giorni dalla ricezione della merce, allegando la copia della bolla, della fattura o del documento di accompagnamento, esponendo chiaramente i motivi del reclamo. Trascorso tale termine, il reclamo non potra' piu' essere accolto.
6.4. In nessun caso XXXX XXXXXXSpA garantisce che i prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell'attivita' dell'utente.
6.5. XXXX XXXXXXSpA rispondera' dei danni subiti da persone o cose diverse dai prodotti oggetto del contratto esclusivamente qualora essa ne sia, o risulti legalmente esserne, l'importatore all'interno dell'Unione Europea e solo qualora detti danni derivino da suo dolo o colpa grave ed eccedano il valore di ¤ 375. In nessun altro caso XXXX XXXXXXSpA e' tenuta a indennizzare l'utente o terzi per le conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto, per danni diretti o indiretti, incidenti a persone, danni causati a beni diversi rispetto al materiale, perdite di beneficio o lucro cessante, danni causati o che verranno causati dal deterioramento o dalla perdita di dati registrati dall'utente.
7 - Garanzia di XXXX XXXXXXSpA
7.1. Qualora il Cliente dimostri che un difetto di funzionamento del prodotto informatico sia dovuto ad un difetto di custodia addebitabile al XXXX XXXXXXSpA, quest'ultima rispondera' se il vizio sia tale da rendere il prodotto inidoneo all'uso a cui e' destinato, ne diminuisca in modo apprezzabile il valore oppure se esso manchi delle qualita' promesse o essenziali all'uso.
7.2. In tal caso, i reclami inerenti i prodotti consegnati da XXXX XXXXXXSpA al Cliente devono pervenire per fax, e-mail o per lettera raccomandata al reparto Marketing entro 8 giorni dalla ricezione del prodotto, allegando la copia della bolla o della fattura o del documento di accompagnamento, esponendo chiaramente i motivi del reclamo e la ragione per cui il vizio di funzionamento sia addebitabile ad XXXX XXXXXXSpA. Trascorso tale termine, il reclamo non potra' piu' essere accolto.
7.3. Salvo previo consenso scritto di XXXX XXXXXXSpA, e salvo che il vizio non fosse conoscibile se non previa apertura dell'imballaggio, nessun reso verra' accettato a meno che sia integro, nel proprio imballo originale, intatto, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali.
7.4. Tutti i prodotti con un valore imponibile inferiore a 25 euro sono esclusi da garanzia all'origine.
7.5. L'attribuzione del numero di autorizzazione al rientro (RMA) da parte della societa' non comporta l'accettazione del materiale in garanzia.
7.6. Dal 30 Giugno 2002 la Garanzia dei prodotti e' da intendersi applicata secondo il nuovo decreto legge del codice civile (art. 1519). Non e' applicabile invece ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Tutto andava a meraviglia quando, nel dicembre dello stesso anno improvvisamente, mentre navigavo in internet, il PC smetteva di funzionare.
Il giorno dopo ho porto il computer dal tecnico per farlo controllare e lui, dopo alcuni tentativi, ha scopre che il problema era causato dalla scheda grafica, una Videa Gforce3 Ti 200 128Mb.
Molto gentilmente il tecnico mi ha messo a disposizione una scheda grafica muletto (senza PC non si puo' stare!!!!!) e mi ha detto che avrebbe mandato la scheda al fornitore per la riparazione o eventualmente per la sostituzione; mi ha avvertito pero' che ci sarebbe voluto forse piu' di un mese per avere notizie.
Preciso che la suddetta scheda nella fattura era segnata a 179 euro.
Circa 15 giorni fa, senza preavviso, il fornitore ha spedisce al tecnico 2 schede video nVidea Gforce 2 Mx 32Mb (componenti oramai quasi obsoleti) come sostitute alla mia scheda, comunicando che questa non poteva essere riparata ne tanto meno sostituita in quanto non in magazzino.
Il tecnico, dopo essersi fatto una risata (non capiva come il fornitore pensasse che si potessero utilizzare contemporaneamente quelle due schede), d'accordo con me ha rimandato indietro le due schede e ha proposto al fornitore di sostituire la mia con una di prestazioni analoghe o superiori; in questo ultimo caso se ci fosse stata una piccola differenza di prezzo, io l'avrei corrisposta.
2 giorni fa e' arrivato un fax dal fornitore dal quale si evinceva che mi avrebbero sostituito la scheda con una nVidea Gforce4 Ti4200 128Mb a patto che io corrispondessi la cifra di ben 110 euro. La Gforce4 Ti4200 128Mb si trova attualmente sul loro listino a 144 euro!!!!
Le mie domande sono queste:
- Puo' il fornitore decidere di valutare la mia scheda solo 34 euro (nb. nella contrattazione avvenuta telefonicamente dopo l'arrivo del fax l'operatrice scendeva a 90 euro in luogo dei 110 euro)?
- Posso io chiedere la risoluzione del contratto?
- In caso positivo, ho diritto al risarcimento dell'intero prezzo della scheda (179 euro) oppure deve essere valutato anche l'uso?
Di seguito riporto le norme sulla garanzia trovate sul sito del fornitore:
6 - Garanzia del fabbricante e/o titolare del software
6.1. Le parti riconoscono che XXXX XXXXXXSpA e' esclusivamente un commerciante di prodotti fabbricati da terzi; pertanto, la garanzia relativa al buon funzionamento dei prodotti consegnati da XXXX XXXXXXSpA e' limitata a quella concessa dal fabbricante e/o titolare del software.
6.2. Se e solo nella misura in cui, cio' sia previsto dalla garanzia del fabbricante e/o titolare del software del prodotto commercializzato da XXXX XXXXXXSpA, in caso di accertati difetti materiali del prodotto XXXX XXXXXXSpA provvedera' alla sostituzione dei componenti difettosi. La validita' di quest'ultima garanzia e' tuttavia strettamente subordinata all'esatto utilizzo del prodotto fornito come specificato nei cataloghi, avvertenze e libretti d'istruzioni messi a disposizione dell'utente.
6.3. I reclami inerenti i prodotti consegnati da XXXX XXXXXXSpA al Cliente devono pervenire per fax, e-mail o per lettera raccomandata al reparto Marketing entro 8 giorni dalla ricezione della merce, allegando la copia della bolla, della fattura o del documento di accompagnamento, esponendo chiaramente i motivi del reclamo. Trascorso tale termine, il reclamo non potra' piu' essere accolto.
6.4. In nessun caso XXXX XXXXXXSpA garantisce che i prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell'attivita' dell'utente.
6.5. XXXX XXXXXXSpA rispondera' dei danni subiti da persone o cose diverse dai prodotti oggetto del contratto esclusivamente qualora essa ne sia, o risulti legalmente esserne, l'importatore all'interno dell'Unione Europea e solo qualora detti danni derivino da suo dolo o colpa grave ed eccedano il valore di ¤ 375. In nessun altro caso XXXX XXXXXXSpA e' tenuta a indennizzare l'utente o terzi per le conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto, per danni diretti o indiretti, incidenti a persone, danni causati a beni diversi rispetto al materiale, perdite di beneficio o lucro cessante, danni causati o che verranno causati dal deterioramento o dalla perdita di dati registrati dall'utente.
7 - Garanzia di XXXX XXXXXXSpA
7.1. Qualora il Cliente dimostri che un difetto di funzionamento del prodotto informatico sia dovuto ad un difetto di custodia addebitabile al XXXX XXXXXXSpA, quest'ultima rispondera' se il vizio sia tale da rendere il prodotto inidoneo all'uso a cui e' destinato, ne diminuisca in modo apprezzabile il valore oppure se esso manchi delle qualita' promesse o essenziali all'uso.
7.2. In tal caso, i reclami inerenti i prodotti consegnati da XXXX XXXXXXSpA al Cliente devono pervenire per fax, e-mail o per lettera raccomandata al reparto Marketing entro 8 giorni dalla ricezione del prodotto, allegando la copia della bolla o della fattura o del documento di accompagnamento, esponendo chiaramente i motivi del reclamo e la ragione per cui il vizio di funzionamento sia addebitabile ad XXXX XXXXXXSpA. Trascorso tale termine, il reclamo non potra' piu' essere accolto.
7.3. Salvo previo consenso scritto di XXXX XXXXXXSpA, e salvo che il vizio non fosse conoscibile se non previa apertura dell'imballaggio, nessun reso verra' accettato a meno che sia integro, nel proprio imballo originale, intatto, e senza adesivi o etichette diversi da quelli originali.
7.4. Tutti i prodotti con un valore imponibile inferiore a 25 euro sono esclusi da garanzia all'origine.
7.5. L'attribuzione del numero di autorizzazione al rientro (RMA) da parte della societa' non comporta l'accettazione del materiale in garanzia.
7.6. Dal 30 Giugno 2002 la Garanzia dei prodotti e' da intendersi applicata secondo il nuovo decreto legge del codice civile (art. 1519). Non e' applicabile invece ai prodotti immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Risposta ADUC
se c'e' un vizio di produzione, lei ha diritto ad ottenere riparazione o sostituzione, ovvero rimborso. In caso non si tratti di un vizio di produzione, deve sottostare alle condizioni di garanzia contrattuale (che pero' occorrerebbe vedere quali siano) considerando anche la possibilita' che la proposta fattale sia ammissibile. Occorrerebbe pero' che agisse sul suo tecnico, in quanto non ha un rapporto diretto col fornitore.
In sintesi, se la scheda e' oggetto di un difetto tecnico, puo' avanzare la sua richiesta di sostituzione o di rimborso -che dovrebbe essere nei riguardi del suo rivenditore; se le mancasse invece la prova di cio' (ottenibile con valutazione tecnica) provi invece a fare un tentativo di conciliazione -in Camera di Commercio.
In sintesi, se la scheda e' oggetto di un difetto tecnico, puo' avanzare la sua richiesta di sostituzione o di rimborso -che dovrebbe essere nei riguardi del suo rivenditore; se le mancasse invece la prova di cio' (ottenibile con valutazione tecnica) provi invece a fare un tentativo di conciliazione -in Camera di Commercio.
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