Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 febbraio 2003
Circa un anno fa una mia zia, sorella di mia madre e' deceduta per morte naturale. In un testamento olografo indicava mia madre come unica erede delle sue proprieta' in mancanza di figli seppur in presenza di coniuge superstite in regime di comunione dei beni non piu' convivente da qualche tempo. Oltre a quanto eventualmente la legge riserva come legittima del coniuge superstite anche come usufrutto come pure riserva pro-quota per i fratelli, vorrei sapere se possono trasferirsi a mia madre tutti o in parte, i diritti di possesso e di usufrutto che mia zia deteneva sulla proprieta' oggetto di testamento e per la quale aveva intrapreso ricorso per il riconoscimento della usucapione. Nello specifico mia zia anche prima del matrimonio ha occupato insieme ai miei nonni e alla sua famiglia, un fondo agricolo con annessa abitazione, sin dai primi anni cinquanta, in una zona di Roma in vicinanza dell'Appia Antica. Ha continuato a vivere in questi luoghi anche dopo la morte dei genitori rimanendone unica occupante e poi anche con il marito dopo il matrimonio. Successivamente ha costruito un nuovo immobile su detto fondo adibendolo a nuova abitazione e rimessa risanando consistentemente nel tempo tutta l'area interessata consistente di 2 costruzioni e di circa due ettari di terreno. Nel primo grado di giudizio per il riconoscimento della usucapione otteneva verdetto favorevole, senza pero' potersi occupare poi di seguire l'iter per sopravvenuti problemi di salute e forse anche per carenza di supporto legale. Vorrei sapere se mia madre essendo indicata come unica beneficiaria nel testamento olografo, puo' validamente proseguire nel giudizio subentrando oppure iniziare un nuovo ricorso o comunque vantare legalmente diritti di possesso, occupazione, subentro, usufrutto da far valere eventualmente anche nei confronti del coniuge superstite in caso di controversia. Sentiti ringraziamenti,
Risposta ADUC
l'usufrutto e' decaduto con la morte del soggetto titolare (salva diversa indicazione sull'atto costitutivo o comunque della sentenza) pertanto non e' possibile goderne. Se si trattasse invece del riconoscimento di altri diritti, sarebbe invece possibile subentrare nel procedimento di riconoscimento dell'usucapione -di questo occorre parli con l'avvocato che gia' si occupa del procedimento, per verificare se e come eventualmente inserirsi, facendo applicare le sentenze. Ad ogni modo, a fronte di un testamento, la legittima spetta al solo marito (oltre che agli eventuali figli e genitori) e non ai fratelli -che invece hanno titolo in caso non vi fosse testamento.
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