Domenica 7 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 gennaio 2003
Domanda 14 gennaio 2003
Ho sentito, da una emittente privata del Piemonte che stava trasmettendo la parte finale di una intervista sul tema delle assicurazioni auto, che di recente una sentenza (non so di quale ordine e grado) avrebbe stabilito un rimborso di un 20% di qualcosa per gli anni dal 97 ad oggi; tali somme sarebbero state indebitamente incassate dalle assicurazioni.
Volevo sapere se e' vero ed ovviamente come fare per avere l'eventuale rimborso.
Mi scuso per l'impossibilita' a fornirVi ulteriori chiarimenti e porgo auguri di buon anno ed un grazie per il Vostro lavoro P: S: Altroconsumo fa parte della Vs. associazione???

Risposta ADUC
Quanto possiamo dirle e' che il provvedimento n° 8546 del 28.07.2000 dell'AGCM contro il cartello delle compagnie assicurative e' stato confermato con sentenza n. 6139/2001 del T.A.R del Lazio e successivamente anche dal Consiglio di Stato, con sentenza del 27.2.2002.
In linea generale occorre inviare una raccomandata A/R alla propria compagnia chiedendo il rimborso riferito al periodo 1995-2000 indicando il termine di 15 gg. per ricevere una risposta, specificando che in difetto adira' le vie legali.
Potra' rivolgersi al giudice di pace della sua citta', inizialmente per una conciliazione.
Ricordi pero' che una sentenza a favore non significa che automaticamente ogni richiesta di rimborso verra' accolta, proprio perche' non si tratta di una legge ma semmai di un orientamento giurisprudenziale.
Occorre inoltre precisare che non e' detto vi siano estremi concreti per richiedere un rimborso, poiche' la condanna concerne il fatto di aver costituito un cartello, ma non comporta un'automatica legittimazione a richiedere un rimborso da parte degli assicurati, in quanto il cartello e' un accordo per dare il medesimo tipo di servizio ai medesimi prezzi, senza specificare se questi siano bassi od alti. E' una violazione delle regole di libera concorrenza in se stesse, non necessariamente un danno al cliente.
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