Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 dicembre 2002
Spettabile Associazione, in data 25/11/2002 ho ricevuto due verbali di contestazione per violazione dell'art. 12 del c.d.s. (multe per autovelox, modello 105 59495) effettuata in data 29/07/2002 nel traforo del Monte Bianco, comune di Courmayeur. Ho letto la Vostra sezione dedicata, tuttavia Vi pongo questa domanda: mi hanno contestato la stessa infrazione a distanza di due minuti (6.23 e 6.24)! Se avessero posto "n" postazioni avrei dovuto prendere "n" multe per la medesima infrazione? Mi sembra francamente un comportamento vessatorio. Non mi hanno recapitato inoltre la relativa documentazione fotografica.
Non mi hanno inoltre contestato immediatamente la violazione "... poiche' il servizio di rilevamento della velocita' non era predisposto, in modo continuativo, per permettere la contestazione immediata alla violazione al trasgressore".
Come mi devo comportare? Sono disposto anche a pagare una multa, ma due...!
Grazie per la consulenza e distinti saluti.
Non mi hanno inoltre contestato immediatamente la violazione "... poiche' il servizio di rilevamento della velocita' non era predisposto, in modo continuativo, per permettere la contestazione immediata alla violazione al trasgressore".
Come mi devo comportare? Sono disposto anche a pagare una multa, ma due...!
Grazie per la consulenza e distinti saluti.
Risposta ADUC
se il tragitto fosse stato lineare, senza immissioni dai lati (cosa probabile dato che si tratta di un traforo), potrebbe presentare ricorso avverso la seconda contravvenzione, facendo presente di avere gia' ricevuto una contravvenzione per quella infrazione al codice.
Ma sara' il giudice a valutarne l'ammissibilita'.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ma sara' il giudice a valutarne l'ammissibilita'.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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