Lunedì 8 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

28 novembre 2002
Domanda 28 novembre 2002
Cara ADUC, sono un vostro visitatore e mi rivolgo a voi per sapere se posso contestare, quindi non pagare, una multa fattami dalla polizia municipale di Roma per infrazione al art. 158/01. La multa risale al 01/03/1997 e mi e' stata notificata e consegnata, a detta del notificatore nonche esattore, in data 18/02/2002 all'indirizzo dove io non risiedo e quindi non abito piu' da circa tre anni e mezzo.
Tengo a sottolineare che tre anni e mezzo fa ho effettuato regolarmente il cambio di residenza e che sono venuto in possesso della cartella esattoriale rimandatami, sempre all'indirizzo dove non abito piu', in novembre 2002 soltanto per mezzo di mia nonna in quanto gli e' stata consegnata dal portiere che a sua volta l'ha ritirata per sbaglio. Posso contestare la multa in quanto non mi e' mai stata recapitata personalmente? Posso contestare la stessa in quanto e' stata spedita all'indirizzo dove non risiedo da tre anni e mezzo? Posso contestare la multa in quanto anche se per vie traverse l'ho ricevuta dopo i cinque anni? E infine cosa centra l'art. 158/01 con una multa del marzo 1997? Sarei molto contento di avere questi chiarimenti in quanto ho sentito parlare molto positivamente di voi e magari se potete consigliarmi in che modo contestare questa multa. Grazie di tutto.

Risposta ADUC
contestare vuol dire intanto opporsi: non pagare o meno, dipende poi dal responso del giudice.
In questo caso, il problema e' che anche supponendo irregolarita' nella notifica del 2002, rimane il fatto che non e' stato contestato l'atto precedente, di conseguenza la multa e' legittimata e non e' possibile entrare nel merito. Ad ogni modo, quella di rilevare irregolarita' nella notifica risulta l'unica possibilita' concreta. Pertanto, potrebbe provare ad opporsi -di persona- entro 30 gg al giudice di pace del luogo di competenza, contestando l'irregolarita' nella notificazione dell'atto precedente in quanto inviata ad indirizzo diverso da quello di competenza, conseguentemente richiedendo sospensione ed annullamento. Il rischio, e' quello di vedersi contestare la correttezza dell'opposizione in quanto la prima notifica era comunque corretta.
Per cio' che concerne "l'art.158/01" non sappiamo cosa sia, probabilmente e' mal riportato e sara' riferibile a qualche disposizione sulle notifiche.
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