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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 novembre 2002
Domanda 23 novembre 2002
Oggetto: eccesso di velocita' notificata in data 12/11/2002 a mezzo raccomandata AR. dai Vigili Urbani del Comune di S. Fili (cs).
In data 11/07/2002 alle ore 15:57 sulla strada statale ss 107 veniva rilevata una velocita max di 81, 00 Km/h contro un limite di km/h 50,0 nel verbale e' riportato che la velocita' e' stata determinata, ai sensi dell'art. 345/2c. del D.P.R. 16/12/92 n. 495, cosi' modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/09/96 n. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' con minimo di Km/h 5, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura VELOMATIC 512 matr. 1387 D. M. n.2961 27/11/89 succ. int. Prod. Da ELTRAFF S.r.l. utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso. Velocita' indicata sulla risultanza fotografica Km/h 86.
Per la mancata contestazione veniva addotta la seguente motivazione: La violazione non e' stata immediatamente contestata causa l'alta velocita' in concomitanza di un'alta densita' di traffico ha impedito la contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore, non potendo garantire la sicurezza della circolazione degli agenti e dello stesso trasgressore.
La multa ammonta a euro 131,00 + 7,23 per spese totale 138,23.
Da una sommaria ricognizione del luogo ho potuto riscontrare:
1. che il punto di rilevamento e' dopo un tratto in galleria con poca possibilita' di sosta se non molto piu' avanti;
2. che il tratto di strada e' una Strada statale fuori dal centro urbano;
3. non ho rilevato alcun segnale fisso che segnalasse il probabile controllo della velocita';
4. ho riscontrato la segnalazione di limite di velocita' a 50 km/h invece di 80 km/h come si prescrive per le Stradi statali.
CHIEDO
a) se vi sono motivi validi(giurisprudenza) per contestare davanti al giudice di pace la multa per eccesso di velocita';
b) l'essersi posizionati alla fine della galleria, postazione che sicuramente non poteva garantire la sicurezza, e' sintomo di accanimento contro l'automobilista e consapevolezza che non la si doveva contestare immediatamente anche perche' piu' avanti vi sono piazzole di sosta che possono facilitare tali lavori,
c) sulle strade statali hanno competenze i vigili urbani per la verifica della velocita'.
In attesa di una risposta porge distinti saluti




Risposta ADUC
siamo spiacenti, ma non possiamo fornirle elementi utili. In teoria, le sue ipotesi sono sostenibili, ma sara' poi il giudice di pace specifico a valutare se l'opposizione meriti o meno accoglimento, senza certezze preesistenti.
In quanto antecedente all'1/8, il fermo immediato puo' essere oggetto di valida contestazione -pur se nei limiti della valutazione che il giudice riterra' di accogliere.
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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