Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 novembre 2002
Domanda 21 novembre 2002
Ho fatto ricorso al Prefetto di Piacenza per una multa per eccesso di velocita', ma lo stesso a rigettato il ricorso inviandomi un'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Visto che l'ingiunzione non e' stata firmata ma riporta solamente il nome del vice prefetto, e' valida comunque?
Cosa devo fare ora?
Volevo far ricorso al giudice di pace...
Grazie




Risposta ADUC
la firma dovrebbe esserci. In qualche modo deve risultare siglata. Altrimenti, sarebbe possibile tentare una contestazione in merito. Sara' poi il giudice a valutare. Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica dell'Ordinanza prefettizia, per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.

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