Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
31 ottobre 2002
Mi riferisco ad un verbale di contestazione per eccesso di velocita' rilevata con autovelox.
Il verbale e' questo: -- Terragnolo Comando di Polizia Municipale Oggetto: verbale di contestazione di infrazione del C. d. s. n° xxxx/02 Il sottoscritto, il giorno 07-07-2002, alle 16.28, in SP.2 KM.17, 100 FR: PORNAL, dopo aver verificato il regolare funzionamento del misuratore di velocita', installato nella vettura adibita al servizio, mod. Velomatic 512, con omologazione del Mi. LL. PP. n°3053 del 25/07/95 e successive integrazioni, prodotto dalla Eltraff con matric. N°1238, ha accertato che il conducente del veicolo targato XX/YYYYY marca SUZUKI SV 650S ha transitato alla velocita' di Km/h 66 superando il limite massimo prestabilito in Km/h 50 violando (tenendo conto della tolleranza di misurazione stabilita nel 5% con min 5 km/h) l'integrato disposto dell'art.142 comma 8 del D. Lgs del 30.4.92 n°285.
Non e' stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto Agente unico addetto al servizio, inoltre l'apparecchiatura ha consentito la rilevazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ed infine, nonostante il tentativo di fermare il veicolo con l'uso del fischietto. (art.384/E Reg. CdS) Modalita' di estinzione Entro 60 giorni dalla notifica dovra' versare la somma di Euro 137.71 (di cui Euro 6.71 per spese) direttamente al Comando di Polizia Municipale di questo Comune oppure tramite c/c postale N°14374383 specificando la causale del versamento.
In caso di ricorso al Giudice di Pace e la controversia si concluda a favore del Comune, la SV dovra' versare ulteriori Euro 77, 47 per spese.
Nel caso non venga effettuato il pagamento entro il termine previsto o presentato ricorso al Commiss. del Governo di questa provincia, tramite questo Com. Pol. Mun. (da presentare direttamente o con RRR) o ricorso al Giudice di Pace (Rovereto), il presente atto costituira' titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla meta' del massimo della sanzione edittale.
Ai sensi art. 196 C. d. S. la SV risponde in solido con l'attuale proprietario e il conducente, dell'avvenuta infrazione.
Per evitare la solidale responsabilita', nell'eventuale ricorso dovra' indicare le esatte generalita' dell'attuale proprietario o conducente.
Esiste agli atti documentazione fotografica -- Seguono i miei dati personali e timbri e firma dell'agente accertatore.
Ho intenzione di fare ricorso al Giudice di Pace.
Volevo sapere se e quali tra le seguenti motivazioni sono utilizzabili per il ricorso: 1) l'importo indicato in Euro e' erroneamente separato dal punto tra unita' e centesimi nella cifra della sanzione (137.71 invece di 137, 71), mentre successivamente viene indicata correttamente la cifra delle eventuali spese in caso di ricorso respinto (Euro 77, 47) 2) Non e' chiaramente indicato il periodo entro cui fare ricorso.
3) E' indicata la cifra da versare in caso di ricorso respinto al GdP, quando invece e' SOLO lo stesso GdP a stabilirla come da D. P. R.30 maggio 2002 n.115.
Anticipatamente grazie, cordiali saluti
Risposta ADUC
poiche' la multa e' stata comminata quando ancora era vigente il decreto-legge non convertito, puo' contestare la mancanza del fermo immediato.
Per quanto concerne le altre sue contestazioni -ad eccezione della 2 in quanto il periodo entro cui proporre ricorso non e' specificato- possono servire di supporto ma non sono di per se' sufficienti, poiche' il punto ha comunque valenza come simbolo indicativo e la cifra indicata come da versare in caso di rigetto e' comunque quella che il Comune intende richiedere.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Per quanto concerne le altre sue contestazioni -ad eccezione della 2 in quanto il periodo entro cui proporre ricorso non e' specificato- possono servire di supporto ma non sono di per se' sufficienti, poiche' il punto ha comunque valenza come simbolo indicativo e la cifra indicata come da versare in caso di rigetto e' comunque quella che il Comune intende richiedere.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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