Lunedì 8 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 settembre 2002
Domanda 25 settembre 2002
In data 4 stt.2002 mi e' stata notificata multa di 137 per eccesso di velocita' (91, ridotti a 86 invece di 70 km all'ora) sulla SS 223 dai vigili di Monticiano del giorno 30 luglio 2002. Violazione rilevata con Velomatic 512 bidirezionale, con omologazione, matricola..., LA violazione non e' stata immediatamente contestata perche' l'apparecchiatura utilizzata determina l'illecito solo dopo che il veicolo e' transitato davanti alla stessa e all'accertatore e pertanto ormai distante dal posto di accertamento, non consente come nel caso (agenti addetti..) di fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari.
Stante tutto cio' vorrei sapere se esistono gli estremi per un ricorso e se e' opportuno rivolgersi al Giudice di pace o al Prefetto.
Grazie molte




Risposta ADUC
nel suo caso il ricorso per il mancato fermo e' ancora possibile, ma nel merito sara' il giudice a decidere.
E' preferibile presentarlo al giudice anziche' al Prefetto, perche' se quest'ulitmo dovesse respingerlo, come spesso avviene, la multa raddoppia; invece dal giudice, pagando entro i 60 gg. utili per il pagamento se non ci dovesse essere l'accogliemento della sospensione, la multa rimane invariata.
Anche se il giudice competente e' quello del luogo dove e' avvenuta l'infrazione, e potrebbero esserci delle spese.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' comunque valido quello del mancato fermo, ancora indispensabile ai sensi del Codice della Strada in casi particolari e piu' in generale salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.

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