Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 agosto 2002
Gentile aduc, ho un consiglio urgente da sottoporre alla vostra gentile attenzione. In data 23 Febbraio 2002 ho commesso una infrazione all'art.142 comma 8 del Codice della Strada violando il limite di velocita' su una extraurbana secondaria. L'infrazione rilevata con autovelox VELOMATIC 512 mi e' stata notificata a mezzo posta in data 8/07/02. La contestazione non e' stata immediata perche' l'apparecchiatura usata non consente di rilevare la velocita' nella fase di avvicinamento(cosi' e' scritto sul verbale). Non sono quindi neanche decorsi i fatidici 150 giorni che la legge impone per la notifica per corrispondenza del verbale nei casi in cui non sia stato possibile il fermo del veicolo. Tutto lascia presagire che io debba piegarmi a quella che mi sembra un'ingiustizia. Quindi vi chiedo:
1) Nel mio caso va applicato il vecchio codice della strada o vengono considerate le recenti modifiche?
2) Se vanno considerate le vecchie norme c'e' qualche cavillo al quale possa appellarmi? Vi sarei estremamente grato se poteste fornirmi una risposta esaustiva e rapida considerando che il mio ricorso al prefetto va presentato entro 60 giorni e i tempi stanno per scadere.
Vi ringrazio immensamente e vi auguro buon lavoro.
1) Nel mio caso va applicato il vecchio codice della strada o vengono considerate le recenti modifiche?
2) Se vanno considerate le vecchie norme c'e' qualche cavillo al quale possa appellarmi? Vi sarei estremamente grato se poteste fornirmi una risposta esaustiva e rapida considerando che il mio ricorso al prefetto va presentato entro 60 giorni e i tempi stanno per scadere.
Vi ringrazio immensamente e vi auguro buon lavoro.
Risposta ADUC
si applica in veccho codice, non possono essere applicate modifiche successive (anche se questo non garantisce l'accoglimento dell'opposizione da parte del giudice). Sconsigliamo comunque il ricorso al Prefetto: quello che puo' fare e' ricorrere entro il 22 Settembre, in quanto il termine per opporsi al giudice di pace, di 30 gg, viene sospeso per il periodo feriale, dall'1/8 al 15/9.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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