Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 luglio 2002
Mi e' stata notificata una multa in data 20. 5. 2002, relativamente ad una infrazione commessa il 26.10.2001, ed accertata il 25. 12. 2001. Trattasi di accesso a centro storico rilevato elettronicamente) Vorrei quindi proporre ricorso al Giudice di Pace.
Dall' esame delle avvertenze contenute nel verbale il punto 3 cita testualmente "in alternativa, puo' proporsi opposizione giurisdizionale al Giudice di Pace entro il termine di 60 gg. dalla notificazione", mentre il vostro sito cita 30 gg.
Chi ha ragione? Ho aspettato fino ad oggi pensando di avere 60 gg di tempo, e solo per caso sono venuto a conoscenza del termine di 30 gg.
Vi ringrazio in anticipo e spero che la vostra risposta arrivi in tempo utile.
Dall' esame delle avvertenze contenute nel verbale il punto 3 cita testualmente "in alternativa, puo' proporsi opposizione giurisdizionale al Giudice di Pace entro il termine di 60 gg. dalla notificazione", mentre il vostro sito cita 30 gg.
Chi ha ragione? Ho aspettato fino ad oggi pensando di avere 60 gg di tempo, e solo per caso sono venuto a conoscenza del termine di 30 gg.
Vi ringrazio in anticipo e spero che la vostra risposta arrivi in tempo utile.
Risposta ADUC
il termine e' di 30 giorni; in alcuni casi, previo accertamento presso la cancelleria del Giudice, e' possibile -per analogia- presentare il ricorso al Giudice nello stesso termine del Prefetto, che e' appunto di 60 giorni.
Ma non e' un dato certo, dunque conviene prima accertarsi.
Verifichi se la possibilita' ci sia, altrimenti il ricorso verra' certamente rigettato per decorrenza dei termini di presentazione.
Il termine di accertamento, in realta', pare eccessivo. Ma se ci fossero dei motivi -plausibili- a tale ritardo (ad esempio macchina in noleggio, variazione di indirizzo comunicato al Pra in ritardo, etc) il ricorso potrebbe non ritenersi utile.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Ma non e' un dato certo, dunque conviene prima accertarsi.
Verifichi se la possibilita' ci sia, altrimenti il ricorso verra' certamente rigettato per decorrenza dei termini di presentazione.
Il termine di accertamento, in realta', pare eccessivo. Ma se ci fossero dei motivi -plausibili- a tale ritardo (ad esempio macchina in noleggio, variazione di indirizzo comunicato al Pra in ritardo, etc) il ricorso potrebbe non ritenersi utile.
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
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Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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