Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
20 giugno 2002
20 Giu 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Cara ADUC, a mia moglie è stato verbalizzato un accertamento di violazione codice stradale (di 131,00 euro) per quanto riguarda l'articolo 142 perchè viaggiava a 69 km/h dove c'è limite di 50 km/h.
(abbiamo il tagliandino rilasciato dall'apparecchiatura che però dice 74 km/h misurata alla distanza di 178.4 metri.... il tagliandino inoltre risulta intestato al comune di Verderio ed è stato corretto a mano dagli accertatori in comune di Robbiate)
L'accertamento è stato eseguito (come da verbale) tramite apparecchiatura elettronica Telelaser Ultralyte LT1 20-20 da 2 accertatori.
Ho saputo da conoscenti che i rilevamenti con tale apparecchiatura sono inaffidabili e che le multe sono illegittime dovuto al fatto che l'apparecchiatura non fotografa il veicolo.
Voglio vs consiglio se inoltrare ricorso e con quali modalità e tempi.
Molte grazie
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Cara ADUC, a mia moglie è stato verbalizzato un accertamento di violazione codice stradale (di 131,00 euro) per quanto riguarda l'articolo 142 perchè viaggiava a 69 km/h dove c'è limite di 50 km/h.
(abbiamo il tagliandino rilasciato dall'apparecchiatura che però dice 74 km/h misurata alla distanza di 178.4 metri.... il tagliandino inoltre risulta intestato al comune di Verderio ed è stato corretto a mano dagli accertatori in comune di Robbiate)
L'accertamento è stato eseguito (come da verbale) tramite apparecchiatura elettronica Telelaser Ultralyte LT1 20-20 da 2 accertatori.
Ho saputo da conoscenti che i rilevamenti con tale apparecchiatura sono inaffidabili e che le multe sono illegittime dovuto al fatto che l'apparecchiatura non fotografa il veicolo.
Voglio vs consiglio se inoltrare ricorso e con quali modalità e tempi.
Molte grazie
Risposta ADUC
la riduzione dei 5 km/h rispetto al rilievo e' prevista dalla norma.
Il Telelaser e' in effetti molto contestato; questo non vuol dire che sia univocamente ritenuto inutilizzabile, ma che risultano diverse contestazioni in merito alle modalita' tecniche di rilievo, che spesso sono state accolte dai giudici. Sara' comunque il giudice specificamente adito a valutare il caso particolare. In merito a questa casistica, puo' consultare la pagina clicca qui
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il Telelaser e' in effetti molto contestato; questo non vuol dire che sia univocamente ritenuto inutilizzabile, ma che risultano diverse contestazioni in merito alle modalita' tecniche di rilievo, che spesso sono state accolte dai giudici. Sara' comunque il giudice specificamente adito a valutare il caso particolare. In merito a questa casistica, puo' consultare la pagina clicca qui
Ricordiamo le modalita' di opposizione:
il ricorso deve essere presentato -personalmente- dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli 0 ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg dall'originaria notifica del verbale).
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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