Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 maggio 2002
24 Mag 2002
Tipo_Form.............CONSIGLI
RICHIESTA.............Ho ricevuto per posta una contravvenzione da rilevamento elettronico secondo la quale la mia automobile avrebbe transitato in una zona a traffico limitato in Roma circa 4 mesi fa. Io vivo a Milano e non mi sono mai recata a Roma, nè a piedi, nè in automobile. Il numero ed il modello della vettura però corrispondono.
Cosa posso fare per dimostrare che c'è stato sicuramente un errore?
Entro quali tempi?
C'è la possibilità che vi sia un "clone" della mia autovettura?
Grazie per la risposta.
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RICHIESTA.............Ho ricevuto per posta una contravvenzione da rilevamento elettronico secondo la quale la mia automobile avrebbe transitato in una zona a traffico limitato in Roma circa 4 mesi fa. Io vivo a Milano e non mi sono mai recata a Roma, nè a piedi, nè in automobile. Il numero ed il modello della vettura però corrispondono.
Cosa posso fare per dimostrare che c'è stato sicuramente un errore?
Entro quali tempi?
C'è la possibilità che vi sia un "clone" della mia autovettura?
Grazie per la risposta.
Risposta ADUC
la questione e' complessa. Potrebbe anche trattarsi di un mero errore, ma dovrebbe presentare una denuncia ai carabinieri. Per quanto attiene la contestazione della multa in se', pero', occorrerebbe poter provare dove si trovasse la sua vettura al momento dell'infrazione (anche con testimonianze). E' anche complicato, inoltre, il fatto di doversi recare a Roma per il ricorso -e piu' volte- ma tenga presente che l'alternativa (il ricorso al Prefetto) comporterebbe il raddoppio in caso di rigetto.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra gli zero ed i 100 Euro circa, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60 gg dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
clicca qui Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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